06.07.2023 Icon

Ricerca telematica dei beni da pignorare: le attuali modalità operative

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma del processo civile che, tra l’altro, ha modificato anche il contenuto dell’art. 492 bis c.p.c., gli Ufficiali Giudiziari si sono preoccupati di adottare nell’immediato circolari volte a fornire indicazioni operativa sull’attività da svolgere e sui costi da sostenere per il deposito della nuova istanza di ricerca telematica dei beni del debitore.

La nuova disposizione dell’art. 492 bis c.p.c., infatti, prevede che, a fronte della mera presentazione del titolo esecutivo e del precetto notificato, sia l’Ufficiale Giudiziario il soggetto competente alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Tuttavia, la norma in commento va coordinata con il disposto dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che prevede che, laddove l’Ufficiale Giudiziario non sia in grado di accedere alle banche dati, attesta formalmente che l’accesso non sia dallo stesso eseguibile.

L’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. precisa poi che il creditore, in forza della sola attestazione di cui sopra, possa ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni patrimoniali di cui necessita.

Conseguentemente, anche le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate si sono adoperate per delineare le modalità operative alle quali attenersi per l’inoltro dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c..

In merito a quest’ultimo aspetto, in particolare, si segnala che ciascuna direzione regionale – sul relativo sito internet – ha individuato una propria prassi ma, da un’analisi complessiva delle stesse, emergono comunque dei tratti comuni.

Tendenzialmente, infatti, tutte le direzioni indicano la modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione da produrre a corredo della stessa, i dati patrimoniali che l’Agenzia è in grado di fornire e quali sono i tributi speciali che il creditore dovrà versare, specificando anche come gli stessi vadano versati.

In alcuni casi, come ad esempio per le direzioni regionali della Lombardia e della Toscana, è stato anche pubblicato un modello standard di istanza di accesso alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria che il creditore potrà utilizzare per rendere più celere il processo di elaborazione della pratica da parte dell’Agenzia.

Il quadro sopra descritto è però destinato ad un nuovo mutamento in quanto, il 24 giugno 2023, è stato emanato un comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate/Ministero della Giustizia con il quale è stata resa pubblica l’avvenuta sottoscrizione della Convenzione che consentirà agli Ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

L’accordo, che ha ottenuto l’approvazione del Garante privacy e sarà valido per 5 anni, regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gli Ufficiali Giudiziari, quindi, potranno utilizzare il servizio, nell’ambito dei propri compiti di ufficio, per acquisire tutte le informazioni utili a individuare i beni da sottoporre ad esecuzione, comunicando direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

Sul punto ci riserveremo di fornire ulteriori aggiornamenti su Iusletter non appena verranno rese note nel dettaglio le nuove modalità operative da parte degli Ufficiali Giudiziari o dell’Agenzia delle Entrate.

Autore Mirko La Cara

Managing Associate

Milano

m.lacara@lascalaw.com

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