09.10.2025 Icon

Rapporti tra esecuzioni individuali e liquidazione controllata: limiti all’applicazione del privilegio fondiario

Tra la tutela dei creditori e la necessità di proteggere i debitori in difficoltà, la Suprema Corte prende posizione e riconosce la prevalenza del cosiddetto privilegio processuale del creditore fondiario. Con riferimento all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la Cassazione ha chiarito che il creditore ipotecario può proseguire l’azione esecutiva anche nel caso in cui il debitore sia stato ammesso a una procedura concorsuale.

Tale facoltà non si limita alla sola liquidazione giudiziale (disciplinata dagli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14/2019), ma si estende anche alla liquidazione controllata, prevista dagli artt. 268 e ss. del medesimo decreto.

Il caso concreto: l’ordinanza e l’opposizione del creditore fondiario

La sentenza n.259/2025, pubblicata dal Tribunale di Sondrio, affronta e risolve questa tematica di recente consolidazione giurisprudenziale.  

La pronuncia si basa su una precedente procedura esecutiva immobiliare, giunta a termine a seguito dell’emissione da parte del giudice dell’esecuzione di un’ordinanza con la quale stabiliva l’improcedibilità dell’esecuzione nei confronti di parte debitrice data l’intervenuta procedura di liquidazione controllata del debitore e la mancata richiesta di prosecuzione dell’esecuzione forzata da parte del liquidatore.

Parte creditrice di tale giudizio ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’ordinanza comunicata con la quale è stata disposta la restituzione alla Liquidazione Controllata da parte dei creditori fondiari delle somme percepite ex art. 41 TUB e, pertanto, richiedendo la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare contestualmente alla predisposizione di un nuovo progetto di distribuzione che assegni per intero il ricavato dalle vendite dei beni immobili ai creditori fondiari in virtù di quanto previsto dall’art. 41 TUB.

Si incardina così il contraddittorio tra l’attore opponente ed il liquidatore della liquidazione controllata dell’esecutato, il quale si costituisce in giudizio chiedendo di rigettare l’opposizione.

Il Tribunale di Sondrio accoglie la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza comunicata nella procedura esecutiva immobiliare precedentemente chiusa, accogliendo, di conseguenza, la predisposizione di un nuovo progetto di distribuzione in ossequio all’art.41 TUB.

L’accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale riprende una recente sentenza della Suprema Corte (sentenza n.22914 del 19.08.2024), riguardante l’applicabilità del privilegio processuale ex art. 41, comma II, TUB, alla liquidazione controllata, “ll creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg.  del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.

Posto che l’ordinanza del giudizio è stata emessa nel 2023 era d’uopo che quest’ultima andasse riformata in ossequio al principio consolidato dalla Cassazione nella sentenza n.22914 del 19.08.2024.

Le conseguenze pratiche: effetti sulla posizione delle banche

La portata della pronuncia è particolarmente significativa, perché afferma con chiarezza che il privilegio processuale del creditore fondiario, previsto dall’art. 41, comma 2, del T.U.B., non si applica solo alla liquidazione giudiziale (fallimento), ma anche alla liquidazione controllata, prevista per il sovraindebitamento delle persone fisiche e dei piccoli imprenditori.

In questo modo si chiarisce che, anche in presenza di una procedura di liquidazione controllata, la banca può proseguire l’esecuzione immobiliare già avviata, facendo valere il proprio credito ipotecario in via autonoma, grazie al privilegio processuale riconosciuto dall’art. 41, comma 2, del T.U.B.

Si tratta di un’affermazione di un valore significativo, in quanto rafforza in modo netto la posizione delle banche, le quali, in qualità di creditori fondiari, possono oggi contare sull’applicazione dell’art. 41, comma 2, del T.U.B. anche nell’ambito della liquidazione controllata, recuperando più rapidamente e con maggior certezza il credito garantito, senza dover attendere i tempi — spesso lunghi e incerti — della procedura concorsuale.

Autore Giulia Zuccalà

Trainee

Milano

g.zuccala@lascalaw.com

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