È arrivata la risposta della Cassazione: il privilegio processuale fondiario è opponibile sia in caso di liquidazione giudiziale che in caso di liquidazione controllata apertesi a carico del debitore esecutato.
Cass., Sez. 1, 19 agosto 2024, n. 22914
La questione è nota ed è stata fortemente attenzionata dagli operatori della materia, che attendevano la dirimente pronuncia della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia con un’ordinanza dello scorso ottobre.
Il Tribunale demandava al giudice di legittimità di pronunciarsi in merito all’operatività o meno del privilegio processuale fondiario a fronte dell’apertura di una delle procedure concorsuali liquidatorie previste dal Codice della Crisi (in particolare, della procedura di liquidazione controllata, che veniva in rilievo nella fattispecie concreta).
Come noto, a venire in rilievo è il privilegio squisitamente processuale per cui l’azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita anche in presenza del fallimento del debitore.
E l’opponibilità del privilegio anche alle procedure concorsuali liquidatorie del Codice della Crisi non era tematica di poco conto. Basti considerare che in caso di inopponibilità i creditori fondiari perderebbero la possibilità di incassare direttamente dall’aggiudicatario la parte del prezzo di aggiudicazione disposta dal Giudice dell’Esecuzione. O, ancora, che la restituzione di un tale incasso intervenuto prima dell’apertura della procedura concorsuale comporterebbe per il creditore la necessità di presentare una nuova domanda di ammissione al passivo dell’importo restituito.
Ebbene, la Cassazione ha affrontato la questione con riferimento ad entrambe le procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi.
In prima battuta ha così ritenuto il privilegio sopravvissuto all’entrata in vigore del Codice, ossia opponibile per il caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del debitore esecutato.
Ciò considerando non rilevante la mancata modifica lessicale da “fallimento” a “liquidazione giudiziale” nell’art. 41, comma 2, TUB, atteso che molte altre disposizioni di legge non modificate trovano indiscutibile applicazione nell’ambito della disciplina vigente e che il Codice della Crisi espressamente prevede in via generale che, tra gli altri, il termine “fallimento” debba intendersi sostituito dal termine “liquidazione giudiziale”.
Ancora, la Suprema Corte, sulla base del dato letterale, ha ritenuto che il legislatore delegato non abbia recepito il criterio direttivo della legge-delega relativo ad una limitazione temporale dell’applicabilità del privilegio fondiario.
La Cassazione, peraltro in ciò discostandosi dalle conclusioni del sostituto procuratore generale, si è inoltre pronunciata favorevolmente all’applicabilità del privilegio processuale fondiario anche per il caso di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato esecutato.
Ciò considerato l’espresso rimando della relativa normativa (art. 270, comma 5, CCII) alla disposizione prevista in materia di liquidazione giudiziale (art. 150 CCII) e che si tratta di un rinvio privo di una clausola di compatibilità.
Né, secondo la Suprema Corte, alla luce del suddetto rinvio si configura una inammissibile applicazione analogica dell’art. 41 TUB quale norma pacificamente eccezionale.
La Cassazione evidenzia poi come questo approdo interpretativo risulti conforme all’intervento riformatore del Codice, atteso che la normativa previgente nulla prevedeva in merito ad un’applicabilità del privilegio processuale fondiario nell’ambito della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato esecutato.
La Cassazione ha, dunque, definito con chiarezza una questione, seppur non impattante in tema di accertamento dei crediti (nella misura in cui il privilegio del creditore fondiario non esime certo quest’ultimo dall’ottenimento dell’ammissione al passivo in sede concorsuale), certamente rilevante sotto i profili della tempistica di incasso per i creditori fondiari, della ripartizione endoconcorsuale e dei rapporti tra procedure esecutive e procedure concorsuali.