09.04.2026 Icon

Pignoramento della quota e recesso del socio: i limiti del potere di disposizione

Il pignoramento della quota di s.r.l. segna un limite preciso ai poteri del socio debitore sulla partecipazione colpita dall’esecuzione. In questa prospettiva si colloca la sentenza n. 1970 del 17 febbraio 2026 del Tribunale di Brescia, che esclude la possibilità per il socio, dopo il pignoramento, di esercitare il recesso così da far venir meno il bene assoggettato al vincolo. Secondo il giudice, infatti, il pignoramento “congela” il potere del debitore di incidere sulla destinazione della quota, impedendogli di adottare iniziative idonee a sottrarla alla procedura esecutiva. Da qui la revoca dell’ordinanza che aveva dichiarato estinta l’esecuzione e il conseguente ripristino del pignoramento sulla partecipazione sociale.

Tribunale di Brescia sentenza n. 1970 del 17 febbraio 2026

L’iniziativa del debitore a ridosso della vendita

La vicenda nasce da una procedura esecutiva mobiliare promossa su una quota di partecipazione in una s.r.l.

A pochi giorni da un nuovo esperimento di vendita (dopo svariati tentativi, tutti infruttuosi), il debitore comunicava alla società il proprio recesso e, contestualmente, presentava reclamo ex art. 591 ter disp. att. c.p.c. avverso l’ultimo avviso di vendita chiedendo di annullare e/o revocare e/o arrestare e/o in ogni caso sospendere il prossimo esperimento di vendita.

Da qui la tesi difensiva: la quota, essendo venuta meno per effetto del recesso, non poteva più essere venduta e la procedura esecutiva doveva arrestarsi.

Il giudice dell’esecuzione aveva condiviso questa impostazione, dichiarando concluso il processo esecutivo con ordinanza.

Contro tale provvedimento veniva proposta opposizione agli atti esecutivi.

Il punto decisivo: il pignoramento rende il bene indisponibile

Il Tribunale ribalta questa conclusione e individua il punto centrale della vicenda nell’effetto proprio del pignoramento.

Secondo la sentenza, il pignoramento non toglie al debitore la titolarità formale del bene, ma gli impone un vincolo di indisponibilità: da quel momento il bene è destinato al soddisfacimento dei creditori e il debitore non può sottrarlo a tale funzione con una propria iniziativa.

In questa prospettiva, il recesso del socio non viene letto come un atto neutro della vita societaria, ma come una condotta sostanzialmente dispositiva, perché idonea a far uscire la quota dal perimetro dell’esecuzione.

Proprio per questo il giudice richiama la logica dell’art. 2913 c.c. affermando che il debitore non può alterare unilateralmente la destinazione del bene pignorato.

Il diritto di recesso resta sospeso fino alla fine dell’esecuzione

Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia è quello in cui il Tribunale considera irrilevante, in questa sede, stabilire se il recesso fosse o meno conforme allo statuto sociale.  

Il motivo è semplice: anche ammettendo in astratto l’esistenza del diritto di recesso, tale diritto non può essere esercitato in modo opponibile alla procedura dopo il pignoramento.

La sentenza afferma infatti che il recesso deve considerarsi “congelato” fino alla definizione del processo esecutivo.

Solo una volta soddisfatti i creditori, e solo sull’eventuale residuo, il debitore potrebbe far valere le proprie facoltà.

Si tratta di un passaggio importante, perché chiarisce che il recesso è incompatibile con il vincolo pignoratizio già in essere.

Una decisione che rafforza la tutela dei creditori

La soluzione adottata dal Tribunale tutela la stabilità del vincolo pignoratizio e impedisce usi strumentali del recesso.

In tal modo, si evita che il debitore possa neutralizzare l’espropriazione della quota con una scelta unilaterale, trasformando il bene pignorato in una diversa posta patrimoniale e svuotando di efficacia la procedura esecutiva.

In altri termini, una volta pignorata la partecipazione sociale, il socio non può servirsi dei propri poteri interni alla società per sottrarre il bene all’azione esecutiva.

Un precedente destinato a far discutere

Resta però un profilo che potrà alimentare ulteriori riflessioni.

La sentenza assimila il recesso a un atto dispositivo in senso sostanziale, pur trattandosi, sul piano tecnico, di un diritto potestativo con una propria disciplina societaria.

È una scelta comprensibile e probabilmente corretta sul piano funzionale, ma che meriterà ulteriori conferme giurisprudenziali, soprattutto per definire meglio il confine tra autonomia del socio e tutela dell’esecuzione.

Il principio affermato dal Tribunale di Brescia, comunque, è già molto chiaro: il pignoramento della quota prevale sul recesso del socio, che non può essere usato come strumento per vanificare la vendita forzata.

Autore Martina Tomassini

Senior Associate

Milano

m.tomassini@lascalaw.com

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