La proroga sino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive immobiliari con oggetto l’abitazione principale del debitore prevista dal cd. Decreto Milleproroghe, ha rafforzato i dubbi degli operatori del diritto in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 54 ter D.L. 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche.
Ed infatti, tanto il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza del 13.01.2021, quanto il Tribunale di Rovigo con ordinanza del 15.01.2021 hanno ritenuto di rimettere alla Consulta il controllo di legittimità costituzionale della già tanto discussa disposizione normativa di cui sopra in relazione agli articoli 3, 24, 47, 111 e 117 Cost.
In primo luogo, a dispetto della ratio legis di “contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19″, le Autorità rimettenti evidenziano la mancanza di un nesso tra la sospensione delle procedure esecutive immobiliari e il contenimento dell’epidemia in corso.
In particolare, al fine di superare il vaglio della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, i giudici sostengono che la sospensione delle procedure esecutive immobiliari non sia dettata dalla necessità di tutelare la salute pubblica poiché essa non riguarda tutti i processi di espropriazione immobiliare ma solo quelli aventi come oggetto l’abitazione principale del debitore.
Allo stesso modo non risulterebbe tutelata l’esigenza abitativa dell’esecutato, già peraltro adeguatamente assicurata da ulteriori disposizioni emergenziali che prevedono la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.
L’art. 54 ter D.L. 17.03.2020 n. 18, si porrebbe – secondo quanto indicato nelle ordinanze in esame – in evidente contrasto con l’art. 24, comma 1 della Costituzione che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni fase del processo, ivi compresa l’esecuzione forzata. lI creditore -impossibilitato a proseguire l’azione esecutiva – subisce infatti un’eccessiva compressione del proprio diritto senza che vi sia un contemperamento con la tutela di altri beni o interessi di rango costituzionale.
Con le ordinanze di rimessione, viene altresì rimarcata l’assenza di correlazione tra l’art. 54 ter e la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. in quanto l’esecuzione non può essere di per sé veicolo di contagio, alla luce della crescente digitalizzazione del processo civile (mediante la celebrazione delle udienze e delle aste telematiche) e del rispetto delle norme sanitarie per eventuali accessi agli immobili.
Ancora, i Giudici rinvengono un conflitto tra la norma e la tutela dell’accesso al risparmio come disposta dall’ art. 47 comma 2 Cost., poiché sembrerebbe che il legislatore non abbia ben ponderato gli effetti sulla salute economica del Paese di una tale ampia sospensione delle procedure (inizialmente fissata a 6 mesi ed oggi protratta sino a 14) , sottovalutando la diretta incidenza delle procedure esecutive sugli investimenti e sui costi del credito.
Nell’ordinanza di rimessione si evidenzia anche il contrasto della disposizione normativa in commento con il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost.: la sospensione, invero, determina una protrazione delle tempistiche di definizione non dipendenti dalla volontà delle parti, e che anzi potrebbe essere persino lesiva per il debitore continuando a maturate gli interessi sulle somme da lui dovute.
Non apparirebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 comma 1 Cost. laddove sancisce che l’esercizio della potestà legislativa deve esercitarsi nel rispetto non solo della nostra Carta Costituzionale ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Tra questi si annoverano quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che tutela il diritto di ottenere l’esecuzione del provvedimento adottato all’esito del processo quale condizione di effettività della tutela giurisdizionale.
Alla luce delle considerazioni svolte da entrambi i Giudicanti e dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, attendiamo quindi l’importante decisione della Consulta consapevoli delle trasversali ripercussioni sulla situazione economica e sociale del Paese.
Chiara Gennaro – c.gennaro@lascalaw.com
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