Nelle controversie locatizie la mediazione è condizione di procedibilità, ma non basta che sia stata semplicemente avviata: deve essere promossa dinanzi a un organismo territorialmente competente. Il Tribunale di Vicenza ribadisce che la domanda presentata presso un organismo situato in un luogo diverso da quello del giudice competente è priva di effetti e non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità.
Tribunale di Vicenza, Sez. I, 4 giugno 2026, n. 824
La mediazione fuori foro
La fattispecie trae origine da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un contratto di locazione. A seguito della mancata convalida dello sfratto, la locatrice depositava memoria integrativa ai sensi dell’art. 667 c.p.c., chiedendo l’accertamento della risoluzione del contratto, il rilascio dell’immobile e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati.
Il conduttore si costituiva eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione scelto dalla ricorrente, avente sede nel Foro di Foggia. Il Giudice, ritenuta assorbente l’eccezione preliminare relativa alla mediazione, decideva la causa secondo il principio della ragione più liquida.
Il luogo della mediazione conta
Il Tribunale di Vicenza ha accolto l’eccezione di improcedibilità, valorizzando il dato testuale dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia di locazione, l’esperimento della mediazione costituiva condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Tuttavia, tale condizione non poteva ritenersi soddisfatta mediante il deposito della domanda presso un organismo avente sede in un diverso circondario.
La ratio della decisione è chiara: la mediazione obbligatoria non è un adempimento meramente formale, ma deve essere svolta nel rispetto delle regole che ne disciplinano l’instaurazione. La competenza territoriale dell’organismo, in questa prospettiva, non rappresenta un dettaglio organizzativo, bensì un requisito funzionale alla validità dell’iniziativa.
Un adempimento privo di effetti
Il Tribunale si conforma all’orientamento secondo cui la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi a un organismo territorialmente incompetente non produce effetti e non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.
Assume rilievo, nella decisione, anche il comportamento della parte resistente, che aveva risposto negativamente all’invito alla mediazione proprio evidenziando l’incompetenza territoriale dell’organismo adito. Tale circostanza rendeva ancora più evidente la conoscibilità del vizio da parte della ricorrente.
Né, secondo il Giudice, poteva essere assegnato un nuovo termine per introdurre la mediazione davanti a un organismo competente. La mediazione era infatti già stata esperita, seppure con esito negativo, e la legge non prevede, in tale ipotesi, la possibilità di concedere alla parte una nuova rimessione in termini per sanare la scelta dell’organismo territorialmente errato.
Considerazioni conclusive
Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, la corretta individuazione dell’organismo competente è un passaggio essenziale della strategia processuale.
L’avvio della procedura in un foro diverso da quello del giudice territorialmente competente espone la parte al rischio di vedere dichiarata improcedibile la domanda, anche quando la mediazione sia stata effettivamente tentata e si sia conclusa con verbale negativo. La mediazione, per assolvere la propria funzione processuale, deve essere non solo tempestiva e pertinente alla materia, ma anche correttamente radicata sul piano territoriale.
27.08.2026