Abbiamo già trattato in plurime occasioni su questa rivista dell’annosa problematica relativa alla tutela del terzo creditore in caso di sequestro penale disposto a carico del proprio debitore.
Infatti, non sono rari i casi in cui un creditore (non solo banche, ma anche fornitori, professionisti, ecc.) veda diminuire le garanzie patrimoniali offerte dal debitore a seguito di un provvedimento di sequestro dell’Autorità Giudiziaria.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al creditore che ha iscritto un’ipoteca sull’immobile del debitore e lo stesso immobile venga poi sottoposto a sequestro. In tal caso, senza un rimedio ad hoc, il creditore potrebbe vedere “andare in fumo” la propria garanzia ipotecaria.
A tal fine, il legislatore ha predisposto un complesso sistema – previsto dagli artt. 52 e ss. Codice Antimafia – per offrire tutela ai creditori danneggiati dal sequestro. Sistema inizialmente applicato ex lege solo ai sequestri di prevenzione e, in seguito, dopo un arduo percorso giurisprudenziale, applicato anche in relazione ai sequestri penali.
Analogamente ad una procedura fallimentare, detto sistema prevede che all’esito del procedimento penale o di prevenzione venga formato il c.d. “stato passivo” dei crediti sorti prima del sequestro.
La normativa prevede poi che il terzo possa richiedere all’Autorità Giudiziaria l’ammissione del proprio credito allo “stato passivo” in presenza di determinati presupposti: i) il primo è la non strumentalità del credito rispetto all’attività illecita commessa dal debitore; ii) il secondo è che il creditore dimostri la propria buona fede (onere probatorio non sempre agevole da soddisfare).
Proprio riguardo all’onere del creditore di dimostrare la propria buona fede, sono intervenute due recenti pronunce della Suprema Corte.
La prima è Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 gennaio 2024, n. 4005, con cui gli ermellini hanno “affievolito” tale onere probatorio, soprattutto nel caso in cui il credito sia sorto molti anni prima rispetto alla trascrizione del sequestro.
Infatti, qualora siano trascorsi molti anni (addirittura decenni) tra il momento in cui il credito è sorto e il giorno in cui è stato disposto il sequestro, il creditore potrebbe essere ormai impossibilitato a recuperare tutta la documentazione utile a dimostrare la propria buona fede.
Orbene, secondo la Cassazione: “non vi sono limiti probatori in ordine alla dimostrazione della buona fede del creditore che, pertanto, potrà essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari ed in assenza della documentazione relativa alle verifiche concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento del finanziamento, ove la mancata conservazione di tali documenti sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso tra la chiusura del rapporto e la confisca di prevenzione”.
La seconda pronuncia tratta il tema della cessione del credito successiva al sequestro, da parte del creditore originario, in favore di un terzo (Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 gennaio 2024, n. 3798).
Secondo gli ermellini, la cessione del credito dopo il sequestro non comporta l’automatica male fede in capo al cessionario, il quale potrà chiedere comunque l’ammissione del proprio credito allo “stato passivo”.
Infatti, la possibilità di soddisfacimento del credito deriva dai caratteri della operazione di finanziamento che ha “generato” il diritto di credito correlato al bene confiscato.
La cessione del credito poi non è, sotto il profilo civile, una “novazione”. Di conseguenza, il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, esercita i diritti e le facoltà del creditore originario (e quindi anche quella di richiedere il soddisfacimento in sede penale del credito tramite il sistema previsto dal Codice Antimafia).
Ne deriva che il cessionario – per vedere ammesso il proprio credito – ha l’onere di dimostrare la sussistenza della buona fede in capo al creditore originario.
Tuttavia, il cessionario dovrà comunque dimostrare anche la “propria” buona fede, intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto che ha subito il sequestro.