20.07.2026 Icon

Il “doppio binario sanzionatorio” in materia di reati tributari: il provvedimento della Procura Generale di Milano

E’ noto che, in tema di reati fiscali, le possibili sanzioni applicabili a carico dell’accusato siano molteplici.

Da un lato, infatti, vi è la possibile operatività della sanzione penale, irrogabile dal Giudice all’esito del giudizio di cognizione del reato. Dall’altro lato, vi sono le sanzioni applicabili dall’Agenzia delle Entrate in forza della normativa tributaria, le quali, sotto un profilo strettamente economico, risultano notevolmente afflittive per il contribuente.

Il nuovo art. 21 ter D.Lgs. 74/2000

Il legislatore, consapevole di tale molteplicità della risposta sanzionatoria dello Stato per un medesimo fatto di evasione – costituente sia reato, sia illecito tributario – con il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto il nuovo art. 21 ter del D.Lgs. 74/2000, relativo appunto all’applicazione ed esecuzione congiunta delle sanzioni penali e amministrative in tema di delitti fiscali.

La norma prevede espressamente che quando – per lo stesso fatto – sia stata irrogata una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa, il giudice o l’autorità amministrativa, nella determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate.

E’ chiaro quindi l’intento del legislatore: dare nuova linfa al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità dell’illecito.

L’applicazione della norma da parte della Procura Generale di Milano nell’ambito di un procedimento a carico di un ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Proprio riguardo all’applicazione della citata norma, si segnala il recente provvedimento della Procura Generale di Milano, con cui è stata avallata l’archiviazione del procedimento penale a carico di un ente incolpato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della commissione di illeciti fiscali.

Ebbene, secondo l’articolato provvedimento della Procura Generale – il quale analizza approfonditamente la dottrina e la giurisprudenza in tema di “doppio binario sanzionatorio” e i rapporti tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo – le condotte riparatorie poste in essere dall’ente (rescissione dei contratti con i fornitori coinvolti nell’illecito; l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231/2001; l’integrazione di un sistema di controllo dei fornitori; ecc.) nonché l’integrale definizione della posizione tributaria ben giustificano l’archiviazione del procedimento penale.

In un caso siffatto, l’applicazione di una seconda sanzione (ossia quella amministrativa derivante da reato, applicabile in sede penale a carico della società incolpata) risulterebbe sproporzionata rispetto alle esigenze rieducative e preventive perseguite dall’ordinamento, determinando soltanto un incremento dell’afflittività della risposta sanzionatoria dello Stato all’illecito contestato.

Quanto affermato dalla Procura Generale in tema di illeciti tributari contestati a carico di un ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ben potrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai procedimenti penali a carico di persone fisiche.

Ciò, soprattutto, ove l’indagato abbia definito – in tutto o nella maggior parte, anche tramite modalità di rateizzazione del debito – la propria posizione fiscale (comprensiva di sanzioni amministrative applicate dall’Erario).

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

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Autore Andrea Caprioglio

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