E’ un dato oggettivo che i reati contro la Pubblica Amministrazione cagionino danni rilevanti al corretto funzionamento degli enti pubblici. Ciò sia in termini economici, sia con riferimento all’immagine del singolo ente che ha subito il reato.
Proprio per tale ragione, nell’ultimo decennio (nello specifico nel 2015 e nel 2019) il legislatore – oltre ad inasprire il trattamento sanzionatorio per coloro che sono stati condannati per fatti di corruzione, anche sotto il profilo esecutivo della pena – ha introdotto l’art. 322 quater c.p., il quale disciplina la “riparazione pecuniaria”.
Segnatamente, tale norma prevede che – in caso di condanna per taluno dei principali delitti contro la P.A. (nello specifico, peculato e corruzione) – il Giudice deve ordinare a carico del condannato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria.
Pagamento che, nondimeno, si aggiunge alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e al già previsto risarcimento del danno “ordinario” di cui all’art. 185 c.p., che l’ente danneggiato può richiedere al Giudice.
Il pagamento disciplinato dalla citata norma, dunque, eccede quanto dovuto dal condannato all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, aumentando esponenzialmente gli oneri pecuniari che il reo deve sostenere in seguito alla condanna.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 322 quater c.p.
Per tale ragione, secondo la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 108 del 4.5.2026 – il pagamento previsto dall’art. 322 quater c.p. rientra nel novero delle misure strettamente punitive del reo.
Di talché, con la medesima sentenza, la Consulta ha reputato incostituzionale la norma citata, per la violazione di almeno due corollari tipici delle sanzioni penali.
Il primo è l’individualizzazione della pena, la quale deve essere “calibrata” in considerazione della gravità dell’illecito e al ruolo tenuto dal reo in caso di concorso di plurimi agenti nel reato (individualizzazione non consentita dall’art. 322 quater c.p., in forza del quale il quantum del pagamento è ancorato alla utilità percepita dal condannato).
Il secondo è la proporzionalità della sanzione pecuniaria, il cui importo deve essere determinato anche tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato (determinazione che, anche in questo caso, vietata al Giudice dall’art. 322 quater c.p.).
L’art. 165 c.p. travolto dalla decisione della Consulta
Con la citata sentenza, per i medesimi motivi, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 165, quarto comma c.p., il quale subordina la concessione della sospensione condizionale della pena in favore del reo al pagamento della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 quater c.p.
14.09.2026