Sempre più numerosi sono i casi di cronaca giudiziaria riguardanti il c.d. “caporalato”, ossia l’utilizzo, l’assunzione o l’impiego di manodopera da parte del datore di lavoro, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai numerosi casi in cui lavoratori – soprattutto stranieri – ricevono un salario non proporzionato all’attività svolta, siano costretti ad orari lavorativi incompatibili con la normativa di riferimento e, privi di ulteriori mezzi, siano costretti dal datore di lavoro a vivere in condizioni di assoluta indigenza (spesso pernottando nel luogo di lavoro).
Il reato di sfruttamento del lavoro
Proprio al fine di arginare e punire tale fenomeno, l’ordinamento prevede il delitto di “sfruttamento del lavoro”, sanzionato dall’art. 603, comma 1, n. 2 c.p., il quale punisce – con la reclusione da 1 a 6 anni (e con la multa da 500 a 1000 euro) – chi sfrutti lo stato di bisogno di un lavoratore, sottoponendolo a condizione di sfruttamento.
Il comma 3 della norma disciplina poi alcuni “indici di sfruttamento”, come la reiterata corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato o, ancora, la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie.
Seppur l’articolo citato, quindi, esplichi quali siano gli indici da cui desumere la sussistenza dello sfruttamento, nulla viene indicato dal legislatore in merito allo stato di bisogno del lavoratore e alla valutazione di tale ultimo requisito.
Il recente intervento della Cassazione
I criteri valutativi dello stato di bisogno sono stati quindi enunciati dalla giurisprudenza e ribaditi dalla recente Cass. pen., Sez. III, sent. 18 agosto 2026, n. 31546.
Il caso deciso recentemente dalla Corte riguardava gli amministratori di un’azienda accusati dalla competente Procura della Repubblica del delitto sopra citato, per avere imposto ai dipendenti – con la minaccia del licenziamento – condizioni di lavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un monte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito (oltre a numerose ulteriori vessazioni).
Gli indagati – inizialmente sottoposti agli arresti domiciliari dal GIP proprio per il delitto di cui all’art. 603 c.p. – erano stati rimessi in libertà dal Tribunale del Riesame, secondo cui non pareva sussistente uno stato di bisogno dei lavoratori.
Infatti, gli stessi risultavano regolarmente assunti e, nell’ipotesi di eventuale licenziamento, avrebbero potuto azionare le misure di sostegno all’occupazione previste dalla legge (la c.d. “NASPI”). Inoltre, gli stessi sarebbero stati “capienti”, avendo il possesso di autovetture e comunque avrebbero avuto dei redditi in ragione del lavoro svolto, che potevano consentire loro un minimo di vita dignitosa.
La Cassazione – accogliendo il ricorso del P.M. – ha avuto modo di ribadire che lo stato di bisogno non deve essere “inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose” e che ai fini di valutazione dello stato di bisogno si deve avere riguardo “alle singole situazioni di fatto in cui si concretizza l’approfittamento che implica necessariamente una valutazione della concreta situazione di fatto, ivi comprese le condizioni personali e ambientali (consistenza famigliare, situazione ambientale, bassa professionalità del lavoro)”.
Riguardo poi al caso concreto, secondo gli ermellini, lo stato di bisogno non può essere escluso dalla regolare assunzione del dipendente e della possibile percezione della “NASPI” da parte del lavoratore in caso di licenziamento.
Infatti, tale beneficio potrebbe non essere corrisposto dallo Stato per difetto dei requisiti ed è, in ogni caso, temporaneo.
Di talché, “se si considera che la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione (pari circa al 75% della stessa) e che la NASPI viene calcolata in base alle retribuzioni ufficialmente corrisposte (e ai contributi regolarmente versati), ne deriva che, in caso di retribuzioni non dichiarate o corrisposte in misura inferiore a quella pattuita (con conseguente evasione contributiva), il danno che, in prospettiva, il lavoratore subirebbe (in termini di an e quantum del beneficio), non esclude affatto quello stato di bisogno che si risolve nella supina accettazione della situazione lavorativa in atto (…)”.
20.07.2026