In tema di responsabilità amministrativa da reato a carico degli enti, prevista dal D.Lgs. 231/2001, è pacifico che – oltre alle sanzioni pecuniarie e interdittive – debba essere applicata a carico dell’ente anche la confisca del profitto del reato.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 9, comma 1, lett. c) D.Lgs. 231/2001 – che colloca la confisca tra le sanzioni principali applicabili all’ente – e dall’art. 19 del Decreto, secondo cui la confisca è sempre disposta a carico dell’ente condannato.
Vien da chiedersi, dunque, se la confisca – che in alcuni casi può essere anche superiore all’ammontare della pena pecuniaria – debba essere specificamente concordata dall’ente in caso di patteggiamento o se, invece, possa essere applicata d’ufficio dal Giudice.
Infatti, da un lato, l’entità della confisca – diversamente dall’entità della pena pecuniaria o interdittiva – non sarebbe soggetta ad una determinazione discrezionale del Giudice, ma dovrebbe essere pari all’esatto importo del profitto del reato.
Dall’altro lato, in tema di applicazione a carico dell’ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di una pena concordata con l’accusa, l’art. 63 del Decreto prevede che la riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 444 c.p.p. può riguardare solo quelle interdittive e pecuniarie, ma non anche la confisca.
La risposta al quesito è stata recentemente offerta dalla Corte di Cassazione, con Cass. pen., Sez. VI, sent. 25 luglio 2024, n. 30604.
Nel caso deciso dagli ermellini, un ente imputato aveva patteggiato con il P.M. la sanzione pecuniaria, omettendo di concordare con l’Accusa l’applicazione della confisca. Sicché, il Giudice accoglieva il patteggiamento e applicava contestualmente d’ufficio la confisca del profitto del reato.
Avverso la sentenza l’ente ha presentato ricorso per Cassazione, che gli ermellini hanno accolto.
Sul punto, secondo la Suprema Corte, l’applicazione della confisca del profitto del reato a carico dell’ente è sempre obbligatoria. Tuttavia, seppur l’art. 63 del Decreto ometta di citarla, in caso di patteggiamento anche la confisca deve essere concordata con il P.M. sull’an e sul quantum da confiscare.
Se le parti omettono di concordare la pena riguardo alla confisca, il Giudice non potrà disporla d’ufficio ma dovrà rigettare in toto l’istanza di patteggiamento poiché l’accordo deve riguardare tutte le sanzioni obbligatorie per legge e non è ammissibile un patteggiamento “parziale”.