Tra i principali temi riguardanti la compliance aziendale vi è quello del rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente. Infatti, negli ultimi anni sia il legislatore nazionale che quello europeo hanno predisposto numerosi presidi per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturalistico.
A conferma di ciò, con il chiaro scopo di innalzare a rango costituzionale proprio la tutela dell’ambiente, nel 2022 sono state introdotte le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo tra i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali.
Ovviamente, la salvaguardia dell’ambiente passa anche dalla corretta gestione dei rifiuti. Numerose sono le norme che regolano tale disciplina e che prevedono sanzioni in caso di traffico, abbandono o, comunque, malagestione degli stessi (previste sia dal codice penale, sia dal D.Lgs. 152/2006, ossia il Testo Unico sull’Ambiente).
Proprio in tema di traffico illecito di rifiuti – reato previsto dall’art. 452 quaterdecies c.p. – si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando come il responsabile tecnico dell’azienda rivesta una posizione di garanzia in merito alla corretta gestione dei rifiuti aziendali.
Nel caso deciso dalla Cassazione il GIP e il Tribunale del Riesame di Catanzaro avevano disposto a carico di un responsabile tecnico di un’azienda la misura interdittiva del divieto di assumere incarichi direttivi in attività del settore ambientale.
Avverso la decisione del Tribunale delle Libertà faceva ricorso l’indagato, rigettato poi dagli ermellini con Cass. pen., Sez. III, sent. 16191/2024.
Con la propria pronuncia la Cassazione ha evidenziato come il responsabile tecnico dell’impresa “viene investito dalla legge di una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda” (…), il responsabile tecnico ha quindi un “dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 152/2006”.
Ciò in forza di una specifica norma regolamentare che disciplina tale figura aziendale, ossia l’art. 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (recante il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali“), il quale definisce i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del responsabile tecnico.
Come correttamente evidenziato dagli ermellini, ai sensi del comma 1 della citata disposizione regolamentare, il compito del responsabile tecnico è quello – appunto – di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.