07.10.2022 Icon

Usura psico-fisica da stacanovismo: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno

Un lavoratore aveva svolto ininterrottamente, ovverosia dal lunedì alla domenica, per un periodo prolungato di circa otto mesi, le mansioni di commesso di un minimarket.

L’orario di lavoro – se si può definire tale – prevedeva turni di 13 ore giornaliere, quindi 91 settimanali, senza la possibilità di fruire né di riposi settimanali, né tantomeno di ferie.

Data l’obiettiva iniquità della situazione il lavoratore, tre le altre richieste, avanzava dinnanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti, derivanti per l’appunto dal mancato riposo settimanale.

Nel decidere sul risarcimento del danno, il Giudice si è espressamente richiamato ad una recente pronuncia di legittimità, Cassazione Sezione Lavoro n. 18884/2019, secondo cui la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell’articolo 36 della Costituzione, sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.

Tale pronuncia specifica altresì che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dall’azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta Costituzionale oltre che dall’art. 5 della Direttiva 2003/88/CE.

Nel richiamare la suddetta pronuncia, il Tribunale di Milano sposa la tesi secondo cui il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica sussiste anche qualora:

  • il lavoratore acconsenta alla prestazione di attività lavorativa al di fuori di un “normale” orario di lavoro, dal momento che il 3° comma dell’art. 36 Costituzione dispone che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi;
  • sia stata corrisposta una maggiorazione della retribuzione in riferimento al superamento dell’orario “normale” di lavoro.

Riassumendo, la dimostrazione (avvenuta nel caso di specie) che il lavoratore abbia realmenteosservato un orario lavorativo di ben 91 ore settimanali, per la durata di 8 mesi, tutti i giorni della settimana, integra di per sé la violazione del 3° comma dell’articolo 36 della Costituzione,configurando ire ipsa la sussistenza del danno da usura psico-fisica.

Attenzione, dunque, agli effetti collaterali dello stacanovismo!

Autore Francesca Lorenzi

Trainee

Bologna

f.lorenzi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Lavoro e Relazioni Industriali ?

Contattaci subito