29.08.2022 Icon

Flash News: Lavoro Agile, nuove regole dal 1° settembre 2022

A decorrere dal 1° settembre 2022 entrano in vigore le nuove regole per il Lavoro Agile, derivanti dalla scadenza delle normative emergenziali e dall’introduzione di semplificazioni per l’obbligo di comunicazione, da effettuare con le modalità previste dal D.M. 149/2022 del 22 agosto 2022.

A decorrere dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro dovrà inviare al ministero la comunicazione contenente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, secondo un apposito modulo allegato al decreto.

Tale comunicazione prevede la compilazione dei dati relativi al datore di lavoro, il lavoratore, la tipologia di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti e il periodo di validità dell’accordo.

L’accordo intercorrente tra le parti, tuttavia, non dovrà essere allegato alla comunicazione ma conservato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sottoscrizione, semplificando così di molto gli oneri a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche, il sito del Ministero del Lavoro chiarisce che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

Quanto ai contenuti, l’accordo:

  • disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
  • individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • individua i tempi di riposo del lavoratore nonché’ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni;
  • nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore;
  • in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Da ultimo, la nuova disciplina si applicherà soltanto agli accordi individuali stipulati o modificati (ivi comprese le proroghe) a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, restando valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Autore Francesca Lorenzi

Trainee

Bologna

f.lorenzi@lascalaw.com

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