In materia di contratti di mutuo, non sussiste la nullità per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.) qualora il tasso di interesse, pur non essendo indicato numericamente nel contratto, sia determinabile per relationem, ovvero attraverso il richiamo a criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, che ne consentano la concreta determinazione. Inoltre, in conformità con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 15130/2024), deve ritenersi infondata la doglianza relativa all’applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”.
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 428 del 16.04.2026
L’angolo visuale della pronuncia
La sentenza in commento affronta il tema dell’indeterminatezza contrattuale da due diverse angolazioni: da una parte, l’adito Giudicante vaglia le singole condizioni contrattuali al fine di valutarne la sufficienza in punto di determinabilità del contratto e, dall’altra parte, verifica la determinatezza contrattuale con riguardo al metodo di rimborso adottato.
L’indeterminatezza a fronte del testo contrattuale
Il Tribunale di Bergamo, in prima battuta, ha appurato l’intervenuta pattuizione delle principali condizioni economiche rilevando la chiara indicazione in contratto degli interessi corrispettivi, degli interessi moratori e delle ulteriori modalità di rimborso stabilite in sede di stipulazione contrattuale osservando che: “in ordine all’eccepita indeterminabilità del regolamento contrattuale e, più in particolare in ordine alla mancata espressa indicazione del tasso annuo nominale, con le parole della Corte di cassazione, vale ricordare che non è necessario che il contratto contenga l’espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, purché si tratti di elementi obiettivamente individuabili; con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, ai sensi dell’art. 1284, III comma cod.civ. l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (termini mutuati da Cass. n. 13556/2024 che, a sua volta, richiama altre pronunce della stessa Corte di Cassazione tra cui la n. 10657/1996 e la n. 17110/2019)”. Il Giudice adito ha, quindi, confermato la piena determinabilità della pattuizione negoziale, in quanto recante l’interezza delle condizioni economiche volte a regolamentare l’erogazione di credito accordata.
Indeterminatezza e piano di ammortamento
Anche con riguardo al metodo di rimborso adottato è stata esclusa qualsiasi indeterminatezza, atteso l’arresto giurisprudenziale intervenuto in materia. In linea confermativa con i principi resi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – SS.UU.Cass.n.15130/2024 – la Dott.ssa Dimatteo ha osservato che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e/o del regime di capitalizzazione composto non rappresenta una causa di nullità del contratto, né è causa di indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto della pattuizione. Infatti, non è possibile ricondurre alcuna presunta violazione della normativa in punto di trasparenza alla previsione del piano di ammortamento alla francese. Il Giudice ha, peraltro, precisato che i principi come innanzi espressi risultano applicabili – per analogia – ai mutui a tasso variabile, circostanza chiarita anche in sede di legittimità (cfr. Cass.n.7382/2025), evidenziando inoltre che gli attori, in ogni caso, non hanno in alcun modo dimostrato “l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un risultato anatocistico illegittimo”.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, stante l’insussistenza di alcun profilo di indeterminatezza vagliato sia con riguardo al tenore della pattuizione che al metodo di rimborso adottato, il Tribunale di Bergamo ha rigettato integralmente le domande avversarie condannando gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
25.08.2026