24.08.2026 Icon

Garanzie internazionali e sanzioni UE: l’autonomia negoziale incontra i limiti della compliance

Le misure restrittive adottate dall’Unione europea stanno modificando il funzionamento degli strumenti di trade finance. Garanzie bancarie, lettere di credito e garanzie a prima richiesta non possono più essere considerate del tutto separate dall’operazione commerciale sottostante, poiché l’intermediario è tenuto a verificare che emissione, mantenimento ed escussione dello strumento non contrastino con i divieti europei.

La tradizionale autonomia delle garanzie a prima richiesta

La garanzia a prima richiesta è normalmente caratterizzata dall’indipendenza rispetto al rapporto principale. Il garante assume l’obbligo di pagare in presenza di una richiesta conforme alle condizioni dello strumento, senza poter opporre le eccezioni derivanti dal contratto intercorrente tra ordinante e beneficiario.

Questo assetto risponde alle esigenze di rapidità e certezza proprie del commercio internazionale. Il garante, in linea generale, non è chiamato a verificare l’esatto adempimento del contratto commerciale, ma soltanto la regolarità formale della richiesta di pagamento.

Autonomia, astrattezza e letteralità costituiscono, dunque, i tratti essenziali delle garanzie e delle lettere di credito impiegate nelle operazioni internazionali. L’evoluzione della disciplina sanzionatoria europea sta tuttavia ridimensionando la portata di tali principi.

Il controllo sul beneficiario e sull’operazione commerciale

Le misure restrittive possono incidere sugli strumenti finanziari sotto due diversi profili.

Il primo riguarda i soggetti coinvolti. Qualora il beneficiario sia destinatario di misure di congelamento o di altri divieti, il pagamento non può essere eseguito, indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. In questo caso, il limite opera direttamente sulla persona o sull’entità designata e non modifica necessariamente la struttura autonoma della garanzia.

Più complesso è il caso delle restrizioni aventi natura merceologica. I regolamenti europei non vietano soltanto l’importazione, l’esportazione o la prestazione di determinati servizi, ma frequentemente proibiscono anche la concessione di assistenza finanziaria collegata alle attività vietate.

La nozione di assistenza finanziaria accolta dal Regolamento (UE) n. 833/2014 comprende, tra gli altri strumenti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti all’esportazione e forme assicurative connesse agli scambi commerciali.

Ne deriva che il divieto può riguardare non soltanto la concessione iniziale dello strumento, ma anche la sua emissione, proroga, modifica, rinnovo o permanenza in vigore. L’intermediario non può quindi limitarsi a esaminare il testo della garanzia, ma deve conoscere la natura dell’operazione finanziata e verificarne la conformità alla disciplina europea.

Il ridimensionamento dei principi di astrattezza e letteralità

L’obbligo di considerare il rapporto commerciale sottostante determina una significativa tensione con la tradizionale autonomia degli strumenti di trade finance.

Una richiesta di pagamento formalmente regolare potrebbe non essere eseguibile qualora la garanzia sia collegata a beni, servizi o operazioni vietati. Analogamente, uno strumento già emesso potrebbe non essere prorogabile o rinnovabile se il relativo rapporto commerciale rientra successivamente nell’ambito di applicazione delle misure restrittive.

L’astrattezza della garanzia non viene meno sul piano civilistico, ma risulta condizionata da norme imperative che impongono al garante di verificare elementi esterni al documento. La conformità formale della richiesta non è più, pertanto, l’unico parametro rilevante ai fini del pagamento.

Il rischio penale e la responsabilità dell’ente

Il quadro assume particolare rilevanza alla luce del D.lgs. n. 211/2025. Secondo quanto evidenziato nel contributo esaminato, la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea può integrare un delitto e costituire, al ricorrere delle condizioni previste, reato presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Per banche e intermediari, il controllo sulle operazioni non rappresenta quindi soltanto un’esigenza prudenziale. L’assenza di adeguate verifiche può determinare conseguenze sul piano penale e organizzativo.

Gli operatori devono conciliare due esigenze contrapposte: preservare l’efficienza degli strumenti destinati ad assicurare certezza e rapidità nei pagamenti e, nello stesso tempo, impedire che la prestazione finanziaria favorisca operazioni vietate dalla normativa europea.

La “no claim clause” e i limiti all’escussione

Un ulteriore elemento di discontinuità è rappresentato dalla cosiddetta no claim clause, ricorrente nei programmi sanzionatori dell’Unione europea.

Tale previsione mira a impedire che le parti colpite dalle restrizioni possano ottenere pagamenti, indennizzi, compensazioni o prestazioni derivanti da garanzie quando la relativa pretesa sia collegata, anche indirettamente, a soggetti, contratti, beni o servizi interessati dalle misure restrittive.

La clausola incide direttamente sul meccanismo della garanzia a prima richiesta. Il beneficiario, pur avendo presentato un’escussione conforme al testo dello strumento, potrebbe non avere diritto al pagamento qualora la pretesa trovi origine in un’operazione sanzionata.

Il garante deve quindi ricostruire il collegamento tra la domanda di pagamento e il rapporto commerciale, svolgendo una verifica che la concezione tradizionale della garanzia autonoma tendeva invece a escludere.

Verso una nuova gestione delle garanzie internazionali

L’evoluzione delle misure restrittive europee non determina la scomparsa dell’autonomia delle garanzie bancarie, ma ne modifica concretamente il funzionamento.

La separazione dal rapporto sottostante non può essere invocata per superare divieti di natura pubblicistica. Banche e intermediari sono pertanto chiamati a rafforzare i controlli sui soggetti coinvolti, sulla natura dei beni e dei servizi, sulla destinazione dell’assistenza finanziaria e sulle modifiche normative intervenute durante la vita dello strumento.

Le garanzie internazionali continuano a rappresentare un presidio essenziale per la sicurezza degli scambi, ma operano ormai all’interno di un sistema nel quale la certezza del pagamento deve essere costantemente coordinata con gli obblighi di conformità alla disciplina sanzionatoria.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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