Corte d’Appello di Venezia, Sez. II civile, sentenza n. 1507/2026, pubblicata il 29 giugno 2026.
Chi sottoscrive un finanziamento come “coobbligato” può assumere un’obbligazione diretta e solidale con il debitore, senza essere per questo qualificabile come fideiussore. La conseguenza è rilevante sul piano pratico: se il rapporto non rientra nello schema della fideiussione, non opera la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dal coobbligato, attribuendo rilievo decisivo al contenuto concreto del contratto e alla natura dell’obbligazione assunta.
Dal finanziamento all’eccezione di decadenza
La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato nel 2014. A seguito dell’inadempimento, il Tribunale di Rovigo aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del beneficiario del finanziamento e del coobbligato, ingiungendo loro, in solido, il pagamento dell’importo dovuto.
Il coobbligato evidenziava, a sostegno della propria tesi, di non aver ricevuto le somme finanziate né beneficiato dei diritti contrattuali riconosciuti al cliente, richiamando inoltre la circostanza che, nello stesso contratto, la sua presenza fosse indicata tra le “garanzie” richieste per la concessione del credito.
Il Tribunale aveva però respinto questa impostazione, qualificando l’obbligazione come diretta e solidale. La medesima questione è stata quindi riproposta davanti alla Corte d’Appello.
Garanzia atipica e obbligazione solidale
La Corte d’Appello non condivide questa ricostruzione. In materia di garanzie personali, infatti, l’autonomia contrattuale consente alle parti di adottare modelli diversi dalla fideiussione, purché siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela e non contrastino con norme imperative. La funzione economica di garanzia, quindi, non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina fideiussoria.
Coobbligazione e fideiussione, pur potendo svolgere entrambe una funzione di rafforzamento della posizione del creditore, restano figure differenti. Nel primo caso il soggetto assume direttamente la stessa obbligazione di pagamento del debitore principale; nella fideiussione, invece, il garante assume un’obbligazione distinta e accessoria rispetto a quella garantita.
La distinzione produce conseguenze rilevanti anche sul piano della disciplina applicabile. In particolare, le regole tipiche della fideiussione non possono essere automaticamente estese alla coobbligazione, proprio perché quest’ultima si fonda su un vincolo diretto e paritetico tra i soggetti obbligati. Ne deriva, nel caso esaminato, l’inapplicabilità al coobbligato della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Conta il contenuto del contratto
Per la Corte è decisivo il contenuto concreto dell’accordo. Nel contratto in questione, cliente e coobbligato erano espressamente indicati come obbligati in solido al rimborso dell’intero finanziamento e il soggetto coobbligato aveva sottoscritto le relative clausole nella specifica veste contrattuale. L’obbligazione assunta non risultava, dunque, subordinata o accessoria rispetto a quella del beneficiario, bensì posta sul medesimo piano dal lato passivo del rapporto.
La circostanza secondo cui soltanto il cliente avesse ricevuto il finanziamento e beneficiasse dei relativi diritti non modifica, secondo i giudici, la natura dell’obbligazione. Il coobbligato può infatti impegnarsi direttamente al rimborso pur senza essere destinatario dell’erogazione, proprio allo scopo di offrire al creditore una garanzia rafforzata attraverso la presenza di un ulteriore patrimonio sul quale soddisfarsi.
Mancando una volontà espressa di prestare fideiussione, non è quindi possibile applicare automaticamente la relativa disciplina. La Corte esclude, dunque, che la sola funzione di garanzia sia sufficiente a trasformare il coobbligato in fideiussore, qualora il contratto evidenzi invece in modo chiaro l’assunzione di un’obbligazione diretta e solidale.
L’appello è stato così rigettato e la decisione di primo grado confermata.
La pronuncia ribadisce quindi la centralità dell’interpretazione delle clausole contrattuali e della concreta volontà delle parti: la qualificazione del rapporto non può dipendere esclusivamente dal vantaggio economico ricevuto dal sottoscrittore o dalla funzione pratica svolta dall’impegno assunto. Occorre, piuttosto, verificare se il soggetto abbia garantito un debito altrui oppure abbia assunto direttamente, insieme al debitore, il medesimo obbligo di pagamento.
11.09.2026