25.08.2026 Icon

Fideiussione “a prima richiesta”: basta la messa in mora per evitare la decadenza

La clausola che impone al fideiussore di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” incide sulle modalità con cui il creditore deve attivarsi entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c. In presenza di tale pattuizione, la decadenza può essere evitata mediante una richiesta stragiudiziale tempestiva, senza che sia necessario avviare un’azione giudiziaria. Resta invece nulla l’eventuale clausola che escluda integralmente l’applicazione della norma in questione, quando riproduca le condizioni dello schema ABI censurate sotto il profilo anticoncorrenziale. È questa la soluzione accolta dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento con la quale ha rigettato le contestazioni dei garanti.

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277

Dalla revoca del decreto ingiuntivo alla condanna dei garanti

La controversia trae origine dall’opposizione proposta dai fideiussori contro un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo debitore di alcuni rapporti bancari. La garanzia era stata prestata mediante una fideiussione omnibus, contenente sia alcune clausole riproduttive dello schema ABI sia l’obbligo dei garanti di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione e aveva ritenuto il creditore decaduto dalla garanzia, sul presupposto che non era stata proposta un’azione giudiziaria entro il termine semestrale. Il decreto ingiuntivo era stato quindi revocato.

La Corte d’appello aveva però riformato la decisione. Ferma la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., aveva valorizzato la diversa clausola di pagamento “a prima richiesta” (art. 7 fideiussione), ritenendo sufficiente la lettera di messa in mora con cui la banca, dopo la chiusura dei rapporti, aveva intimato il pagamento alla debitrice principale e ai fideiussori.

La richiesta stragiudiziale sostituisce l’azione giudiziaria

Con i primi due motivi di ricorso, i garanti contestavano sia l’esame della clausola da parte del giudice d’appello, ritenendola estranea al precedente contraddittorio, sia l’idoneità della semplice raccomandata a impedire la decadenza.

La Cassazione ha respinto entrambe le censure. Quando le parti prevedono che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, il richiamo all’art. 1957 c.c. deve essere interpretato come riferito al solo termine semestrale e non anche alla necessità di proporre una domanda giudiziale.

L’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. deve intendersi riferito – in forza dell’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, come avvenuto nella specie, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale

Una diversa lettura renderebbe infatti contraddittorio l’assetto contrattuale: non potrebbe considerarsi realmente “a prima richiesta” un pagamento che, per conservare efficacia, presupponga comunque l’avvio di un processo. La clausola produce quindi una deroga parziale alla disciplina codicistica, modificando le modalità di attivazione del creditore senza tuttavia eliminare il termine entro cui quest’ultimo è tenuto ad agire.

Nullità della clausola ABI e validità della diversa pattuizione di pagamento “a semplice richiesta scritta”

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda la distinzione tra due previsioni contrattuali che operano su piani differenti.

Da una parte, resta nulla la clausola corrispondente all’art. 6 dello schema ABI, nella misura in cui comporti una totale deroga alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Dall’altra, la clausola di pagamento a semplice richiesta non viene travolta da tale invalidità, perché non elimina il termine semestrale entro cui il creditore è tenuto ad attivarsi ma consente al creditore di rispettarlo mediante un’intimazione stragiudiziale.

La Corte esclude così che il precedente rappresentato da Cass. n. 20648/2024 possa essere applicato automaticamente. In quel caso, l’interpretazione contrattuale aveva finito per neutralizzare completamente la tutela accordata al fideiussore; nella vicenda esaminata, invece, la garanzia conserva il limite temporale previsto dalla legge, pur ammettendo una forma più semplice di attivazione da parte del creditore.

La clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.p.c. deve essere letta nell’equilibrio complessivo del contratto

La pronuncia conferma che la verifica della decadenza non può fermarsi alla formula letterale dell’art. 1957 c.c., ma deve confrontarsi con il contenuto complessivo della fideiussione. La nullità di una clausola modellata sullo schema ABI non determina, di per sé, l’inefficacia di ogni altra previsione riguardante l’escussione della garanzia.

Sul piano operativo, assume quindi particolare rilievo la tempestiva trasmissione di una richiesta di pagamento chiara, rivolta tanto al debitore principale quanto ai garanti e formulata entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. In presenza di una clausola “a prima richiesta”, tale iniziativa è sufficiente a conservare l’efficacia della garanzia, senza necessità di esperire un’azione giudiziale.

Autore Desirèe Garcea

Associate

Milano

d.garcea@lascalaw.com

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