Nelle azioni di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), come quelle intentate dal correntista per la restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca, l’onere della prova grava integralmente sull’attore, il quale è tenuto a dimostrare non solo l’avvenuto pagamento delle somme che chiede in ripetizione, ma anche e soprattutto l’assenza di una causa debendi, ovverosia l’inesistenza di un titolo giuridico che giustifichi l’attribuzione patrimoniale in favore della banca.
Corte di Cassazione, proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. del 20 aprile 2026
Il cliente ha diritto a ricevere copia del contratto al momento della stipula, ex art. 117, co. 1, TUB; laddove non la riceva, può richiederla, mediante lo strumento di cui all’art. 119 TUB, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla stipula del contratto di cui si intende ottenere copia.
Le questioni affrontate
La Suprema Corte, mediante un provvedimento contenente una proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha colto nuovamente l’occasione per offrire una chiara sintesi di due principi cardine del contenzioso bancario: la corretta ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione d’indebito (incidentalmente pronunciandosi anche sui limiti dei poteri di valutazione del compendio probatorio agli atti riservati al Giudice) e l’estensione temporale del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria riferita a rapporti da lui intrattenuti con l’istituto di credito.
Onere della prova
I giudici di legittimità non hanno perso occasione, evidenziata la manifesta infondatezza delle ragioni di gravame, per sottolineare, innanzitutto, il corretto atteggiarsi dell’onere della prova in un’azione di ripetizione di indebito.
In particolare, la Suprema Corte ha smentito l’affermazione del ricorrente secondo la quale sarebbe stato onere della Banca fornire prova della conclusione del contratto, non trovando – tale asserzione – riscontro nella giurisprudenza più recente della Corte di legittimità: “in materia di contratti bancari la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; in senso conforme, non massimate in CED sul punto, tra le tante: Cass. 14 ottobre 2025, n. 27462; Cass. 24 giugno 2024, n. 17285; Cass. 11 aprile 2024, n. 9757; Cass. 3 novembre 2023, n. 30553): del resto, la prova dei fatti negativi, da cui la parte interessata non è esonerata, può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 22 marzo 2021, n. 8018; Cass. 6 giugno 2012, n. 9099)”.
Il ricorrente, inoltre, ha prospettato anche una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado, censura non condivisa dalla Cassazione.
La Corte ha chiarito che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il Giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli.
Ha poi evidenziato che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. risulta ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria.
In difetto, il sostanziale disaccordo con l’apprezzamento probatorio del Giudice di merito non integra una violazione di legge, ma una critica all’esercizio del potere valutativo, che trova spazio nel giudizio di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.
I tempi della consegna documentale
Quanto, invece, al tema dell’estensione temporale del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria riferita a rapporti da lui intrattenuti con l’istituto di credito ex art. 119, co. 4 TUB, la Suprema Corte ha ricordato che tale facoltà ha “natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis: esso <riguarda tutta la documentazione negoziale>, ma <copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti> (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039)”.
La Corte ha precisato che la tesi del ricorrente (peraltro recentemente smentita anche da Cass. n. 251/2026), secondo cui la Banca sarebbe obbligata a consegnare copia del contratto sino al compimento del decimo anno dalla chiusura del rapporto, non trova fondamento normativo e si rivela, anzi, contraddittoria: infatti, o l’art. 119, co. 4, TUB non si riferisce alla documentazione contrattuale, e allora il cliente dell’istituto non può proprio invocare tale strumento per ottenere la consegna del contratto, oppure il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale rientra nella previsione di tale norma “e allora, nel silenzio del legislatore, che non ha operato alcuna discriminazione nel trattamento normativo delle diverse tipologie di documenti, tale diritto sempre sconta il limite della decennalità (e cioè va circoscritto agli scritti formatisi nei dieci anni anteriori al momento in cui ne è stata fatta richiesta)”.
La proposta di definizione in commento, dunque, si pone in linea di continuità con gli arresti più recenti e consolidati della Suprema Corte, riaffermando in maniera chiara i principi di cui sopra.
25.08.2026