22.11.2022 Icon

Fideiussioni: limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità nel giudizio d’appello

Il Giudice non può procedere autonomamente alla rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI, se non nei limiti stabiliti dalla Giurisprudenza della S.C. a presidio del principio processuale della domanda proposta (Cass. S.U. n. 26242/2014 e Cass. N. 16501/2018). Pertanto, quando la nullità del contratto di garanzia è formulato dall’appellante solo con la comparsa conclusionale, la relativa domanda di nullità non può che essere ritenuta inammissibile.

In tal modo si è espressa la Corte di Appello di Roma, con una recente sentenza, sul gravame promosso avverso la sentenza di prime cure dal debitore principale e dal fideiussore, i quali hanno lamentato solo in sede di comparsa conclusionale la nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust.

Ebbene, il Giudice del gravame ha fatto buon governo del principio in forza del quale la rilevabilità d’ufficio della suddetta nullità va coordinata sia con il principio dispositivo sia con il principio di disponibilità della prova ed in ultimo con la regola della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Il Giudice dell’appello non potrebbe mai autonomamente dichiarare la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e perciò estraneo alla materia del contendere, in quanto nel giudizio di impugnazione l’ambito dei poteri cognitivi del giudice è delimitato dai motivi prospettati dalla parte nell’atto di impugnazione, che devono esser correlati alle statuizioni impugnate.

Questo limite al potere del giudice di secondo grado di esaminare la validità del contratto d’ufficio, a fronte dei motivi proposti, incontra poi un ulteriore limite: la causa di nullità deve risultare dagli atti allegati nel processo e l’appellante non può limitarsi ad eccepire sic et simpliciter la nullità della garanzia, ma deve dare prova dell’effettiva esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza. 

Per tali ragioni, l’eccezione di nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, proposta in sede di comparsa conclusionale costituisce una domanda nuova rispetto ai motivi di appello sollevati nella citazione, e per tale motivo deve essere dichiarata inammissibile.

Autore Francesco Parisi

Associate

Roma

f.parisi@lascalaw.com

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