Con una recente decisione, il Tribunale di Napoli è tornato a chiarire un punto che ricorre sempre più spesso nel contenzioso bancario: la concessione “abusiva” del credito non può essere invocata dal mutuatario per liberarsi dal debito.
Concessione abusiva del credito e la sua funzione
Il caso riguardava un cliente che, dopo aver ottenuto un finanziamento, aveva sostenuto che la banca non avesse adeguatamente valutato il suo merito creditizio, contribuendo così a una situazione di sovraindebitamento. Da qui la richiesta di dichiarare nullo o comunque inefficace il contratto di finanziamento, azzerando il debito residuo e ottenendo anche un risarcimento del danno.
Il Tribunale ha respinto integralmente questa impostazione, ribadendo un principio ormai consolidato: l’abusiva concessione del credito, quando rileva, tutela i terzi e non il debitore che ha chiesto il finanziamento.
Secondo il giudice, la responsabilità della banca può astrattamente configurarsi solo nei confronti dei creditori di un imprenditore, quando il credito concesso consente di proseguire un’attività già compromessa, aggravando il dissesto. Diversa è la posizione del mutuatario, che il credito lo ha domandato e utilizzato. In questo caso, anche se la banca avesse valutato in modo non prudente la solvibilità del cliente, l’unica a esporsi a un rischio sarebbe stata la banca stessa, non il debitore.
Il Tribunale esclude quindi che il cliente possa lamentare un danno per aver ricevuto somme che egli stesso ha richiesto. Opera, in modo dirimente, il principio del divieto di venire contra factum proprium.
Perché il debitore non può invocare l’abusiva concessione del credito
La pronuncia assume particolare rilievo pratico perché ridimensiona l’uso “difensivo” della nozione di concessione abusiva del credito, spesso invocata per contestare finanziamenti divenuti insostenibili solo a posteriori. Il messaggio è chiaro: l’errata valutazione del merito creditizio non trasforma un contratto valido in uno strumento di liberazione dal debito.
La tutela del debitore sovraindebitato resta affidata agli strumenti previsti dalla legge (procedure di composizione della crisi ed esdebitazione), non alla demolizione giudiziale del singolo contratto di finanziamento.
25.08.2026