26.01.2026 Icon

Frodi informatiche e bonifici: quando la banca non è responsabile?

Con la decisione in commento il Collegio di Milano ha affrontato l’attualissimo tema delle c.d. frodi informatiche, escludendo qualsiasi responsabilità in capo alla banca.

In particolare, nel caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto che le banche (la propria banca e quella del destinatario) venissero condannate alla restituzione della somma corrispondente all’importo di un’operazione di pagamento asseritamente eseguita a seguito di una azione fraudolenta riconducibile allo schema business e-mail compromised.

Parte ricorrente ha esposto che, in data 27.02.2025, riceveva via e-mail dal commercialista la richiesta di saldare il proprio compenso professionale per le attività svolte.

All’e-mail veniva allegata una nota proforma che riportava i dati per il pagamento. Pertanto, in data 28.02.2025, provvedeva, tramite home banking, a disporre un bonifico a favore dell’IBAN indicato.

Successivamente, poiché il commercialista non riceveva l’accredito del pagamento, il ricorrente si avvedeva di essere stato vittima di una frode, connessa alla manipolazione dell’e-mail del commercialista da parte di ignoti.

Il ricorrente procedeva, quindi, a chiedere il recall del bonifico e a sporgere presso l’autorità giudiziaria denuncia sulla vicenda.

Con il ricorso, il ricorrente ha contestato ad entrambe gli intermediari (la propria banca e quella del destinatario) di non essersi diligentemente adoperati per il richiamo del bonifico, anche alla luce dell’erronea qualificazione del tentativo di recall.

Il Collegio ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione.

Preliminarmente, il Collegio ha precisato che

Dalla documentazione versata in atti, inclusa la denuncia all’Autorità Giudiziaria, risulta che il ricorrente in data 27.02.2025 ha ricevuto due e-mail provenienti dall’indirizzo del commercialista aderente. La prima, alle ore 16.15, era corredata da una fattura proforma che indica l’IBAN corretto e una successiva e-mail, alle ore 16.16, recante l’IBAN modificato dai truffatori. La vicenda risulta verosimilmente riconducibile alle modalità di truffa note come business email compromised. E tuttavia pacifico che l’operazione è stata eseguita direttamente dal ricorrente, sia nella fase dispositiva e sia in quella di autenticazione” escludendo, pertanto, che potesse “trovare applicazione il regime di cui alla Direttiva 2015/2366/EU e al d.lgs. 11/2010.”.

Ciò sulla base del consolidato orientamento dei Collegi che, come noto, esclude che le operazioni possano essere qualificate come “non autorizzate” in casi analoghi a quello di specie (cfr. Collegio di Milano 432/2023).

Il Collegio ha, altresì, escluso un apporto causale dell’intermediario alla frode, atteso che, nel caso di specie, l’interposizione dei malfattori è avvenuta nelle comunicazioni tra il ricorrente e il commercialista prima dell’operazione di bonifico e, quindi, al di fuori dei sistemi informatici degli intermediari coinvolti.

Infine, in relazione alla lamentata negligenza degli intermediari nella gestione della richiesta di recall, il Collegio ha rilevato che

E’ provato in atti che il recall è stato richiesto dall’intermediario A alle ore 8.35 del 7.03.2025 e rigettato dall’intermediario B alle ore 11.24 per insufficienza dei fondi sul conto del beneficiario”, giungendo alla conclusione che “le banche hanno dato esecuzione in tempi congrui alla richiesta del ricorrente, il quale non dimostra come il profilo dell’inquadramento informatico della richiesta ad opera dell’intermediario A (ossia l’uso della dicitura CUST “request by costumer” anziché FRAUD “fraudolent origin”) abbia determinato il respingimento del recall.

Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha, quindi, respinto il ricorso.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

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