Mercoledì 9 aprile il Governo ha approvato il disegno di legge per l’attuazione della delega fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023.
Dall’esame di detto disegno di legge emerge che una delle principali novità potrebbe consistere nell’estensione della transazione fiscale anche ai tributi locali, da sempre esclusi – forse dogmaticamente – dall’ambito di applicazione di detto istituto.
In particolare, verrebbe riconosciuta all’imprenditore la facoltà di ricorrere alla transazione fiscale sia nel contesto di qualsiasi strumento di regolazione della crisi sia nell’alveo della composizione negoziata.
A tal proposito, giova ricordare come, originariamente, la transazione fiscale non avesse trovato spazio nel contesto della composizione negoziata.
Tant’è vero che numerose erano state le critiche rivolte a detta esclusione che, secondo taluni oltre ad essere immotivata, avrebbe impedito al nuovo istituto della composizione negoziata di affermarsi tra gli imprenditori.
Dette osservazioni venivano, però, recepite dal Governo che, attraverso il c.d. Correttivo-ter al CCII, interveniva sull’art. 23, introducendo il comma 2-bis che ammetteva – sebbene limitatamente alle nuove istanze per la nomina dell’esperto e non con efficacia retroattiva – la possibilità per l’imprenditore di far ricorso alla transazione fiscale anche nel contesto della composizione negoziata.
Ciò premesso, l’intenzione di assoggettare alla transazione fiscale anche i tributi locali rappresenta una novità di assoluto rilievo che, laddove effettivamente introdotta, avrebbe un forte impatto.
Senza trascurare che favorirebbe ulteriormente il ricorso da parte degli imprenditori a strumenti di regolazione della crisi, ovvero alla composizione negoziata che, in ogni caso alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Crisi d’Impresa di Unioncamere, sta cominciando ad affermarsi a discapito degli strumenti tradizionali
Infatti, nel 2024 le domande di accesso alla composizione negoziata, per la prima volta da quando detto istituto è stato introdotto, hanno superato quelle per il concordato preventivo.