Il decreto correttivo al CCII dovrebbe apportare alcune interessanti modifiche (art. 17 dello schema di decreto legislativo) anche a quelle poche norme che disciplinano il P.R.O.
È noto che tale strumento è stato introdotto dal D. Lgs n. 83/2022 in recepimento della Direttiva n. 1023/2019, nota anche come “Direttiva Insolvency”, e i suoi tratti caratteristici sono dati:
- dalla deroga al principio della par condicio creditorum;
- da un procedimento meno formalizzato e soggetto a minori controlli rispetto a quello che può condurre, ad esempio, all’omologa di un concordato preventivo.
Ciò premesso, come si legge nella Relazioni Illustrativa “gli interventi correttivi sono volti a chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull’istituto.”
E così, eliminando ogni richiamo all’art. 114 CCII, viene definitivamente chiarito che il P.R.O. non possa essere utilizzato per perseguire finalità meramente liquidatorie, appianando di fatto i contrasti sorti precedentemente in dottrina.
Parimenti, viene espunto qualsiasi riferimento all’art. 90 CCII, che disciplina le proposte concorrenti, sulla scorta dell’assunto che il P.R.O. è uno strumento di regolazione della crisi utilizzabile dal solo debitore “per il quale non possono essere ammesse proposte di piano presentate da terzi.”
Ma la novità di maggior rilievo è costituita dalla possibilità per l’imprenditore di attivare la transazione fiscale nell’ambito di detta procedura; facoltà che, stante l’assenza di richiami alle norme del CCII che disciplinano detto istituto, è da sempre stata esclusa.
Invece, per effetto dell’imminente entrata in vigore della modifica in commento, il debitore sarà legittimato – ancorché prima della presentazione della domanda di omologazione del piano – a proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dovuti alle agenzie fiscali e quelli aventi natura previdenziale e/o assistenziale.
Si tratta, senza dubbio, di una modifica di assoluta rilevanza e che potrebbe incentivare gli imprenditori in difficoltà a ricorrere a tale strumento.
Infine, verrà riconosciuta al debitore la possibilità di cedere, anche prima dell’omologazione e previa autorizzazione da parte del tribunale, l’azienda o rami di essa senza che sull’acquirente gravino i debiti pregressi.
A ben vedere, è una disposizione che ricalca quanto già previsto in caso di cessione d’azienda nel contesto della composizione negoziata (art. 22, lett. d CCII).