La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7412 del 20 marzo 2024, in occasione di una pronuncia in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, ha affrontato il tema delle regole di comportamento e degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari che prestano servizi di investimento[1].
La causa in questione è stata introdotta in primo grado da una società a responsabilità limitata, la quale richiedeva di accertare e dichiarare la nullità di due contratti di Interest Rate Swap che la stessa aveva stipulato con l’intermediario convenuto in giudizio, in quanto sottoscritti da soggetto privo di autorità di firma.
Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo le domande di parte attrice, ha dichiarato la nullità dei contratti in oggetto, ritenendo che il legale rappresentante della società non fosse investito del potere di impegnare la stessa con riferimento ai contratti derivati, ed ha condannato la banca convenuta al risarcimento del danno.
La pronuncia è stata impugnata avanti alla Corte di Appello di Catanzaro dall’intermediario; tra i motivi di gravame, oltre a censure attinenti a questioni di rito e concernenti i risultati raggiunti dalla CTU, l’appellante contestava: l’erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado del valore giuridico della dichiarazione di operatore qualificato resa dal legale rappresentante della società, sulla base della quale il Tribunale aveva concluso per l’insussistenza di tale qualifica nel caso di specie; l’infondatezza dell’eccezione della carenza di poteri di firma; l’erronea dichiarazione di nullità dei contratti.
Il giudizio di secondo grado si è concluso con pronuncia di parziale accoglimento del gravame, con quantificazione del danno a somma inferiore e dichiarazione di nullità contrattuale per una diversa ed ulteriore ragione: il difetto di causa.
Della questione è stata investita la Corte di Cassazione che, a conclusione del giudizio, ha respinto le domande della banca ricorrente per inammissibilità dei motivi.
Al fine di comprendere appieno la portata della pronuncia e del principio in essa sancito, si rendono opportuni brevi cenni riguardo alla rilevante disciplina in materia.
Il carattere marcatamente asimmetrico del rapporto tra investitore ed intermediario, nonché la sua natura essenzialmente fiduciaria, determinata dall’affidamento che l’investitore può e deve necessariamente riporre nei confronti della controparte, giustificano la previsione di puntuali norme di comportamento volte a regolare l’attività degli intermediari del mercato dei capitali.
I criteri generali contenuti nell’art. 21 t.u.f. (D. Lgs. n. 58/1998) segnalano le direttrici di fondo della materia, imponendo, inter alia, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi di investimento, siano tenuti a “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse del cliente e per l’integrità dei mercati”.
In coerenza con il principio di proporzionalità, lo standard di protezione del cliente e gli obblighi che devono essere assolti dall’intermediario sono articolati in base alla specificità di ciascuna categoria di investitori.
La normativa di protezione è calibrata in base alla capacità del cliente di riconoscere e valutare l’operazione finanziaria. Pertanto, sono previste distinte categorie di clientela cui corrispondono diversi livelli di tutela: i clienti professionali ed i clienti al dettaglio (c.d. retail). A quest’ultimi la legge garantisce il massimo livello di protezione; di contro, un regime di tutela inferiore è previsto nei rapporti con clienti professionali, soggetti in grado di assumere scelte consapevoli in materia di investimento sulla base di una corretta valutazione dei rischi.
Che rilevanza ha tale distinzione rispetto agli obblighi gravanti sull’intermediario?
L’art 31 reg. Consob n. 11522/1998 (Regolamento Intermediari) dispone che tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non trovano applicazione alcune disposizioni del regolamento: per quanto rileva nel caso di specie, le norme che impongono precise regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento.
Tra i soggetti a cui la legge attribuisce lo status di operatore qualificato rientra anche “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante
Per guidare gli investitori nel processo decisionale nel loro migliore interesse, il diritto vigente delinea un articolato sistema di verifiche obbligatorie nel merito dell’investimento.
Nel caso di consulenza in materia di investimenti, l’intermediario è tenuto a condurre una valutazione di adeguatezza, previa acquisizione di notizie necessarie alla profilatura dell’investitore e al vaglio di idoneità della specifica operazione. L’art. 28, primo comma, lett. a) del reg. Consob n. 11522/1998 pone la c.d. know your customer rule: l’intermediario deve richiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
Venendo al caso in questione; l’intermediario, tra i motivi del ricorso in Cassazione, ha allegato la violazione e falsa applicazione di parte della disciplina relativa agli obblighi informativi: il legale rappresentante della società investitrice aveva reso la dichiarazione ex art. 31 del cit. reg. Consob n. 11522/1998, e ciò valeva a disapplicare le norme in materia di obblighi informativi, in ragione della qualità di operatore qualificato ricoperta dalla società investitrice.
La Corte di Appello, condividendo quanto affermato nella sentenza di primo grado, ha invece escluso che il cliente potesse essere considerato operatore qualificato, sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primis, la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società non implicava che questa fosse un operatore esperto nello specifico settore dei contratti derivati; inoltre, dalle risultanze probatorie si ricavava che “l’intermediario conosceva l’assenza di competenze […] in materia di contratti derivati, in contrario a quanto dichiarato per iscritto dal suo legale rappresentante”.
La Suprema Corte, ha evidenziato che quanto espresso dal legale rappresentante della società investitrice non integra la dichiarazione prevista dall’art 31, comma 2, reg. Consob n. 1152 del 1998, statuendo che: “La prescrizione normativa esige una dichiarazione espressa su di una competenza ed esperienza specifica in materia di operazioni in strumenti finanziari e tale dichiarazione, che è funzionale a rendere edotto l’intermediario della volontà dell’investitore di rinunciare a una serie di diritti […], non può certamente ricavarsi da quelle generiche indicazioni che l’intermediario stesso è tenuto a raccogliere dal cliente, a norma dell’art. 28 reg. Consob n. 1152 del 1998, per addivenire alla profilatura dello stesso”.
L’espressa dichiarazione prestata dal cliente, idonea a qualificarlo cliente come professionale, comporta la sostanziale rinuncia ad una serie di diritti che all’investitore sono riconosciuti in tema di servizi finanziari. Data la rilevanza di tale dichiarazione, come statuito dalla Suprema Corte, a questa non sono da assimilare attestazioni rese ad altro fine dal cliente, ed in particolare, come nel caso di specie, quelle che l’intermediario è tenuto ad ottenere ai fini e nell’ambito dell’attività di profilatura.
Quali le riflessioni?
L’asimmetria informativa e la vulnerabilità del cliente rispetto alla controparte, in quanto destinataria della sua fiducia, sono le fisiologiche caratteristiche del rapporto intermediario – investitore.
Il tema della tutela del soggetto debole all’interno dei rapporti economico-privatistici è dunque particolarmente rilevante tra investitori ed intermediari del mercato dei capitali.
Ciò considerato, risulta evidente l’esigenza di garantire un’adeguata tutela del contraente debole, tanto più se si considera una delle condizioni imprescindibili per l’efficienza del mercato dei capitali: la fiducia da parte degli investitori nel suo corretto funzionamento.
10.10.2025