Nell’ambito della liquidazione giudiziale, sul tema dell’ammissione allo stato passivo con riserva di crediti ancora sub judice, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 3 ottobre 2024, n. 25952, stabilendo che se il credito azionato dal creditore con la domanda di ammissione al passivo è stato accertato con una sentenza emessa prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale ma non ancora passata in giudicato, il giudice dovrà ammettere il suddetto credito con riserva al passivo della procedura.
Tale riserva, verrà sciolta all’esito del relativo giudizio o alla scadenza del termine per l’impugnazione.
Presupposto per tale ammissione con riserva è che il curatore contesti l’esistenza del credito (e/o di una sua parte) o se esso debba avere collocazione chirografaria o privilegiata, proseguendo l’impugnazione già proposta dal debitore prima del fallimento o proponendo l’impugnazione avverso la sentenza.
La sentenza in esame, pur se dettata per l’ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal creditore, dev’essere interpretata includendo anche l’ipotesi del rigetto (anche parziale) della sentenza non ancora passata in giudicato. In questi casi, infatti, il creditore che vuole evitare il passaggio in giudicato ed ottenere l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento, dovrà impugnare la sentenza sfavorevole nei confronti del curatore.
Pertanto, la sentenza resa nel giudizio cui è rimesso in via esclusiva il definitivo accertamento del credito, spiega la sua efficacia nei confronti della liquidazione giudiziale tanto nel caso di rigetto delle impugnazioni proposte dal creditore, quanto nel caso di loro accoglimento parziale o totale.
Invero, al termine del giudizio che ha determinato l’accoglimento di una domanda, su istanza del curatore o della parte interessata – e, quindi, non d’ufficio – il giudice delegato procederà alla modifica dello stato passivo con apposito decreto, disponendo la definitiva ammissione o esclusione del credito.
Più precisamente:
- Con il passaggio in giudicato della sentenza extra fallimentare che ha accertato la sussistenza del credito (o meno) e la relativa misura, il giudice delegato modifica lo stato passivo con l’ammissione definitive del credito e, in caso di riparti già avvenuti, con attribuzione al titolare del credito delle somme accantonate;
- Con il passaggio in giudicato della sentenza extra fallimentare che respinge la domanda di accertamento del credito, il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo stato passivo, svincolando le somme accantonate.