Con l’ordinanza del 12 maggio 2024, il Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di adozione di misure cautelari nella Composizione Negoziata della Crisi ai sensi dell’art. 19 del Codice della CCII ha stabilito che, in caso di un pregiudizio per l’impresa, l’escussione da parte della Banca della garanzia MCC rilasciata da Medio Credito Centrale, può essere sospesa, anche se per una durata limitata utile al raggiungimento del piano di risanamento della società accordato con l’Esperto.
In genere, nei casi di inadempimento dell’impresa, la Banca che ha concesso il finanziamento all’impresa può escutere la garanzia rilasciata dal Fondo e successivamente quest’ultima può surrogarsi nei diritti del creditore originario e promuovere tutte le azioni utili al recupero del credito. Inoltre, in questi casi, il credito di Medio Credito Centrale ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, acquista natura privilegiata.
Proprio su questo tema, il Tribunale di Milano ha emesso l’ordinanza di concessione di misura cautelare, precisando che il tribunale può disporre l’applicazione delle misure cautelari nei confronti dei creditori garantiti da Medio Credito Centrale vietando non solo l’escussione della garanzia ma anche inibire la prosecuzione dell’istruttoria e il pagamento delle somme dovute da parte del Fondo alla Banca, ma solo nei casi in cui siano presenti i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Con riferimento al periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente nella misura in cui l’attivazione della garanzia costringerebbe la società debitrice a considerare nel piano di risanamento e nell’accordo con i creditori il privilegio di Medio Credito Centrale, costituendo ad hoc un fondo rischi che andrà ad incidere sulla finanza necessaria alla conclusione dell’accordo e, inevitabilmente, sul buon esito delle trattative.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti del fumus boni iuris, proprio in considerazione della natura dell’istituto della Composizione della Crisi, deve verificarsi la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento e la strumentalità della tutela protettiva rispetto alle soluzioni di risanamento.
Il Tribunale, in concreto, ha basato il proprio giudizio su 3 principi che verrebbero pregiudicati nei casi in cui la avvenisse l’escussione della garanzia di Medio Credito Centrale da parte della Banca e il conseguente diritto di surroga della MCC con l’introduzione, nel passivo della società, di un ‘nuovo’ debito privilegiato. Nello specifico:
- Si pregiudicarebbe l’interesse della massa dei creditori chirografari che si vedrebbero scavalcati da un nuovo creditore privilegiato;
- verrebbe compromesso l’interesse della Banca titolare di un credito chirografario ad accettare la proposta di accordo della società con un atteggiamento collaborativo improntato sulla correttezza e buona fede;
- verrebbe meno, infine, l’interesse della stessa società debitrice nell’istituto della Composizione Negoziata, che si troverebbe costretta a modificare le previsioni finanziarie inizialmente stabilite per la redazione del piano di risanamento, con il rischio di comprometterne la buona riuscita.
Questa decisione del Tribunale di Milano, in linea con il cambio di mindset richiesto dal Codice della Crisi per tutti i player del settore, prevede di adottare ogni provvedimento cautelare utile al conseguimento degli obiettivi del piano e, al contempo, non pregiudicare i diritti delle Banche garantite da MCC al termine del periodo di efficacia del provvedimento cautelare.