Con la delibera n. 23208 del 17 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, la Consob ha autorizzato la deroga regolamentare (il cosiddetto waiver) per la maggior parte delle banche italiane che ora potranno fare ricorso cartolarizzazioni sintetiche Sts anche a fronte di un rating non in linea con il livello previsto dalla normativa comunitaria.
La novità riguarda le cosiddette cartolarizzazioni sintetiche qualificate come “Sts” (semplici, trasparenti e standardizzate), per le quali, in base alla disciplina dell’Unione Europea, risulta determinante la correlazione fra il rating delle stesse banche e quello dello Stato di appartenenza. Infatti, il regolamento UE n. 2017/2402 (“Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina europea uniforme per le cartolarizzazioni applicabile dal 1° gennaio 2019 e, tra le altre cose, ha delineato la struttura delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche Sts. L’Italia, con il D.lgs. 3 agosto 2022, n. 131, ha recepito le previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni, adeguandovi l’ordinamento italiano e attribuendo le competenze di vigilanza sulle stesse operazioni di cartolarizzazione alla Consob, alla Banca d’Italia, all’IVASS e alla COVIP (art. 4-septies.2, del TUF).
Ciò posto, la Consob, con nota del 17 novembre 2023, ha notificato all’EBA (“Autorità bancaria europea”) l’intenzione di esercitare la discrezionalità attribuitale dall’articolo 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento Cartolarizzazioni: nello specifico, la Consob ha chiesto all’Autorità un parere rispetto alla possibilità di autorizzare le banche italiane a far ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni sintetiche Sts. Il 27 giugno 2024, l’EBA ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta della Consob.
Tuttavia, affinché la “deroga” recentemente deliberata da Consob ed autorizzata dall’EBA possa essere applicata è necessario che ricorrano alcuni requisiti minimi: l’art. 26-sexies, par. 10, comma 3, consente il ricorso a tale strumento solo nei casi in cui sia fornita “un’altra protezione del credito sotto forma di garanzie reali in forma di deposito in contanti detenute presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se i medesimi soddisfano il requisito della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013”.
Gli istituti di credito potranno quindi beneficiare di un’opzione prevista dal regolamento europeo di settore, grazie alla quale vengono superati gli ostacoli normativi che ad oggi hanno limitato l’operatività del sistema bancario domestico.
Ci si attende, quindi, un rilevante incremento di tale tecnica operativa da parte delle banche italiane, soprattutto al fine di soddisfare il costante bisogno di liquidità e, al contempo, di “liberare” parte dei propri bilanci e traslare il rischio di credito derivante da esposizioni non performanti.