13.05.2026 Icon

Crediti verso il fallito: l’appello riassunto non sostituisce l’insinuazione al passivo

Il creditore che, nel corso del giudizio di appello, si trovi davanti al fallimento della controparte non può limitarsi a riassumere il processo nei confronti della curatela per ottenere una pronuncia di condanna. Se la pretesa ha contenuto patrimoniale, la strada obbligata è quella dell’accertamento del passivo: il giudizio ordinario diventa improcedibile e ogni questione di merito resta assorbita.

Corte d’Appello di Roma, sentenza 7 aprile 2026, n. 2815

La fattispecie: la penale contrattuale richiesta dopo il fallimento della conduttrice

La vicenda nasce da un contratto di locazione ad uso non abitativo. L’ente locatore aveva impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della conduttrice al pagamento della penale prevista dal contratto.

Durante il giudizio di secondo grado, tuttavia, la società conduttrice veniva dichiarata fallita. A seguito dell’interruzione del processo, l’appellante riassumeva il giudizio nei confronti della curatela, chiedendo comunque l’accertamento del proprio diritto e la condanna al pagamento della penale.

La curatela eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità o improcedibilità del gravame, sostenendo che ogni credito verso il fallimento dovesse essere accertato esclusivamente davanti al giudice delegato

La decisione della Corte: la verifica del passivo assorbe il giudizio ordinario

La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione preliminare e dichiarato improcedibile l’appello. Secondo i giudici romani, infatti, dopo la dichiarazione di fallimento, il creditore non avrebbe dovuto riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 303 c.p.c., ma abbandonare il processo ordinario e presentare domanda di ammissione al passivo.

Il punto centrale della pronuncia è quindi la concentrazione, in sede concorsuale, di tutti gli accertamenti idonei a incidere sul patrimonio del fallito. Le pretese patrimoniali verso la massa, anche se già sub iudice al momento dell’apertura della procedura, devono essere fatte valere nelle forme della verifica dei crediti.

Ne deriva una distinzione netta: se il fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, l’azione ordinaria è inammissibile; se interviene in corso di causa, il processo diventa improcedibile. In entrambi i casi, il giudice naturale dell’accertamento del credito è il giudice delegato. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore tornato in bonis dopo la chiusura della procedura, per far valere quanto eventualmente non riconosciuto o non soddisfatto in sede concorsuale.

La domanda di condanna non sopravvive alla procedura

La decisione ribadisce un principio particolarmente rilevante nella gestione del contenzioso pendente, ossia che l’interruzione del processo non apre automaticamente la strada alla riassunzione nei confronti della curatela, quando la domanda mira all’accertamento e alla soddisfazione di un credito concorsuale.

In altri termini, il creditore conserva la possibilità di far valere la propria pretesa, ma deve farlo nel procedimento di verifica. L’eventuale prosecuzione del giudizio ordinario, invece, sarebbe priva di utilità rispetto alla procedura, perché la sentenza resa fuori dal concorso non potrebbe incidere sul passivo fallimentare.

Nel caso concreto, quindi, la Corte non ha esaminato la questione della penale né il denunciato vizio di omessa pronuncia. La declaratoria di improcedibilità, infatti, assorbe ogni profilo di merito e comporta la condanna dell’appellante alle spese del grado, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Un promemoria operativo per il creditore

La pronuncia offre un’indicazione pratica: quando il debitore fallisce durante un giudizio di cognizione, il creditore deve verificare subito la natura della domanda proposta. Se si tratta di una pretesa destinata a concorrere sul patrimonio del fallito, il baricentro si sposta necessariamente davanti agli organi della procedura.

La riassunzione del processo può quindi rivelarsi non solo inutile, ma anche processualmente errata, comportando il rischio di subire una pronuncia di improcedibilità con condanna alle spese.

Il principio resta attuale anche alla luce del Codice della Crisi, pur con le necessarie distinzioni terminologiche e sistematiche tra fallimento e liquidazione giudiziale. La logica di fondo, infatti, non cambia: l’accertamento dei crediti verso il debitore assoggettato a procedura concorsuale deve avvenire secondo le regole proprie del concorso.

Autore Eleonora Gallina

Associate

Milano

e.gallina@lascalaw.com

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