19.01.2023 Icon

Un, due e… MiFID III!

Già da tempo si parlava dell’intenzione del legislatore eurounitario di riesaminare organicamente la normativa sui mercati degli strumenti finanziari. Adesso sembra che, finalmente, i tempi siano maturi.

Lo scorso 16 dicembre 2022, infatti, il Consiglio e il Parlamento UE hanno pubblicato una proposta per la revisione delle fonti principali che regolano la materia, vale a dire il regolamento MiFIR (reg. UE 600/2014) e la direttiva MiFID II (dirett. UE 65/2014).

Come noto, in estrema sintesi il regolamento MiFIR stabilisce requisiti uniformi per le comunicazioni al pubblico di dati sulle negoziazioni, la negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate, l’accesso non discriminatorio alla compensazione e alla negoziazione di strumenti finanziari di riferimento, fino ai poteri di intervento sui prodotti finanziari previsti in favore delle autorità competenti (EBA ed ESMA).

Invece, la direttiva MiFID II stabilisce i requisiti autorizzativi per le imprese di investimento e le condizioni per l’esercizio dell’attività, la disciplina delle prestazioni dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi con succursali nei paesi membri dell’UE, e più in generale il funzionamento dei mercati regolamentati, anche sotto il profilo della vigilanza sugli operatori finanziari.

La MiFID II è entrata in vigore dal 3 gennaio 2018, sostituendo, insieme appunto al regolamento MiFIR, la precedente regolamentazione costituita dalla direttiva MiFID (dirett. UE 39/2004).

Volendo riassumere brevemente il contenuto della proposta del 16 dicembre 2022, la futura MiFID III interverrà (o, per lo meno, dovrebbe intervenire) essenzialmente su tre linee di azione: i) incoraggiare la parità di condizioni tra le sedi di esecuzione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione); ii) incrementare la competitività delle infrastrutture di mercato a livello internazionale; iii) rafforzare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato.

Quest’ultimo sembra, in particolare, l’obiettivo su cui il legislatore riserva maggiore attenzione.

Anzitutto, infatti, la proposta suggerisce la realizzazione di una banca dati di tipo centralizzato, al fine di consentire l’accesso ai dati di mercato delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici.

Si propone, poi, che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione comunichino dati consolidati che risultino affidabili quasi in tempo reale, in merito alle operazioni eseguite e alle migliori offerte di acquisto e di vendita al momento della negoziazione specifica, per quanto riguarda i mercati eurounitari e quelli più competitivi.

La proposta fornisce, altresì, alcune proposte di semplificazione sull’applicazione della disciplina del dark pool. Si tratta di un sistema di trading alternativo in cui gli investitori istituzionali possono effettuare ordini di grandi dimensioni in forma anonima, senza la necessità di rivelare pubblicamente le proprie intenzioni durante la ricerca di acquirenti o venditori. In questo modo si evita che si inneschi un movimento avverso dei prezzi.

Attualmente, però, i limiti di volume entro cui questo sistema è ammesso vengono determinati applicando vari criteri di calcolo, che rendono complessa l’attività di monitoraggio. La proposta si prefigge, appunto, l’obiettivo di ricondurre tali criteri a unità, adottando un massimale unico.

Viene proposto, altresì, di supportare la fornitura di liquidità al mercato anche in condizioni di stress rafforzando una serie di obblighi per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Direttive Comunitarie ?

Contattaci subito