30.09.2026 Icon

Plafond IVA e favor rei: la parola può passare alle Sezioni Unite

Il contribuente può beneficiare della soglia più favorevole se il limite alle compensazioni viene innalzato dopo la violazione? La Cassazione registra due orientamenti contrapposti e rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il nodo è capire se l’aumento del plafond restringa l’area dell’illecito oppure modifichi soltanto un elemento esterno al precetto.

Cassazione civ., Sez. trib., 2 settembre 2026, n. 24935

Il caso: crediti IVA oltre il plafond

La controversia riguarda un atto di recupero relativo al 2014. Una società aveva compensato orizzontalmente crediti IVA per circa € 1,8 milioni, superando il limite annuo allora fissato in € 700.000. L’Amministrazione recuperava l’eccedenza e irrogava le relative sanzioni. Il giudice di primo grado annullava l’atto; quello regionale riteneva invece legittime le sanzioni, ma non il recupero dell’imposta, trattandosi di crediti esistenti. In Cassazione la contribuente invocava il favor rei, poiché il plafond era stato successivamente elevato fino a € 2 milioni.

Due tesi, due effetti opposti

Il limite previsto dall’art. 34 della l. n. 388/2000 riguarda le compensazioni orizzontali effettuate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e risponde all’esigenza di non alterare eccessivamente le previsioni annuali di gettito. La questione nasce perché l’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 riconosce, nel sistema sanzionatorio tributario, il principio del favor rei.

Secondo un primo orientamento, l’innalzamento del plafond riduce la fattispecie dell’illecito: ciò che prima era vietato può diventare lecito entro la nuova soglia. Ne deriverebbe una parziale abolitio criminis e la sanzione dovrebbe essere applicata soltanto all’eventuale eccedenza rispetto al limite più favorevole.

La tesi opposta considera invece la soglia un elemento estraneo al precetto. La sua modifica riguarderebbe soltanto una condizione di fatto entro cui si svolge la condotta, senza incidere sul suo disvalore. In questa prospettiva il nuovo plafond non potrebbe retroagire, salvo un’espressa previsione legislativa.

Il confronto con il precedente “prima casa”

La Cassazione si interroga, inoltre, sulla possibilità di applicare al caso in esame il principio già affermato dalle Sezioni Unite in materia di agevolazioni “prima casa”. In quella fattispecie, la modifica dei criteri per individuare le abitazioni di lusso non era stata ritenuta idonea a incidere sulla sanzionabilità della dichiarazione mendace resa dal contribuente. Il parametro successivamente modificato costituiva, infatti, un mero antecedente di fatto, esterno alla struttura della violazione.

Secondo l’ordinanza, però, la stessa conclusione non è necessariamente applicabile al superamento del plafond. L’innalzamento della soglia di compensazione potrebbe infatti incidere direttamente sull’area della condotta vietata, rendendo lecite compensazioni che, secondo la disciplina precedente, eccedevano il limite consentito. È proprio questa differenza a rendere necessario chiarire se la modifica del plafond resti estranea all’illecito oppure determini, in favore del contribuente, una diversa delimitazione della fattispecie sanzionabile.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza non risolve il contrasto, ma individua con precisione l’alternativa interpretativa: il plafond è parte del perimetro dell’illecito oppure un dato esterno al precetto? Dalla risposta dipende l’applicazione del favor rei nei giudizi ancora pendenti. Per il professionista, il punto operativo è quindi verificare se le successive modifiche della soglia possano incidere sulla misura della condotta ancora sanzionabile.

Autore Antonella Scotellaro

Senior Associate

Milano

a.scotellaro@lascalaw.com

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