La questione decisa
Con l’ordinanza n. 24749 del 24 agosto 2026, la Sezione lavoro della Cassazione affronta la domanda del lavoratore diretta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS, all’esito di un’ispezione, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa datrice di lavoro. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale per la prestazione svolta nel periodo controverso. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame dell’Istituto, ritenendo che l’accertamento sull’effettivo atteggiarsi del rapporto non potesse svolgersi senza la parte datoriale. La Cassazione conferma tale conclusione e rigetta il ricorso del lavoratore.
Le censure del lavoratore
Il ricorrente ha articolato cinque motivi, esaminati congiuntamente perché accomunati dalla contestazione della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta contro il solo INPS. Le censure richiamavano, sotto diversi profili, gli artt. 24 e 113 Cost., le norme processuali sull’interesse ad agire, sul contraddittorio, sul litisconsorzio, sulla prova e sul giudizio d’appello, oltre all’art. 2697 c.c. e agli artt. 20, 21 e 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003. Secondo il lavoratore, la mancata evocazione del datore non avrebbe impedito al giudice di pronunciarsi sulla tutela previdenziale richiesta. La Corte reputa infondato l’impianto complessivo del ricorso.
La posizione contributiva non si regolarizza contro il solo INPS
Il passaggio centrale richiama il principio già espresso da Cass. n. 701 del 2024 in materia di omissioni contributive. Se il datore non versa i contributi dovuti, il lavoratore non dispone di un’azione contro l’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione. Ciò vale anche quando l’ente, pur dopo la denuncia del lavoratore, non abbia recuperato i contributi e il credito si sia prescritto. L’obbligazione contributiva resta infatti riferita al datore di lavoro; da questa premessa discende l’impossibilità di conseguire, mediante una causa instaurata esclusivamente contro l’INPS, un accertamento che presuppone l’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento previdenziale.
Il contraddittorio con i datori di lavoro
Applicando il principio alla vicenda concreta, la Cassazione afferma che il ricorrente avrebbe dovuto chiamare in causa i datori di lavoro, vale a dire il somministrante ed eventualmente l’utilizzatore. Solo nel loro contraddittorio poteva essere verificato chi fosse assoggettato all’obbligo previdenziale. La pronuncia collega dunque la corretta composizione soggettiva del giudizio al suo stesso oggetto: accertare l’esistenza e la configurazione del rapporto lavorativo significa incidere sulla posizione di chi, in base a tale rapporto, può risultare obbligato sul piano contributivo. La parte datoriale non costituisce perciò un interlocutore meramente eventuale nell’accertamento richiesto dal lavoratore.
La funzione processuale dell’INPS
L’ordinanza precisa anche il ruolo dell’Istituto. L’INPS può essere convenuto, insieme ai soggetti datoriali, allo scopo di accertare con efficacia di giudicato l’insussistenza del suo diritto ai recuperi contributivi indicati nel verbale ispettivo. La decisione non esclude quindi la partecipazione dell’ente, ma ne delimita la funzione rispetto alla necessaria presenza dei soggetti del rapporto di lavoro. La distinzione è decisiva: l’accertamento della situazione lavorativa e dell’obbligo contributivo non può essere trasferito integralmente sul solo ente previdenziale, mentre la presenza dell’INPS consente di rendere opponibile l’esito sulle pretese di recupero derivanti dall’accertamento ispettivo.
Le tutele indicate dalla Corte
Nel ribadire l’assenza di un diritto alla regolarizzazione azionabile contro l’INPS, la Corte richiama le vie di tutela che restano al lavoratore in caso di omissione contributiva. Egli può agire contro il datore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali conseguente all’inadempimento, oppure chiedere all’ente la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Il rigetto del ricorso non equivale, pertanto, a negare ogni protezione previdenziale, ma conferma che domanda, parti e rimedio devono essere coerenti con la titolarità dell’obbligo contributivo. La particolarità della fattispecie conduce infine alla compensazione delle spese; la Corte dà inoltre atto dei presupposti, ove dovuto, per l’ulteriore contributo unificato.
16.09.2026