La gestione delle entrate regionali approda a una nuova fase. Con il D.lgs. 147 del 7 agosto 2026, il legislatore estende anche alle Regioni la possibilità di avvalersi di operatori privati qualificati per le attività di accertamento e riscossione, inserendo le entrate regionali nel sistema dell’Albo già previsto per gli enti locali. La novità non riguarda soltanto l’esternalizzazione di singole attività, ma si inserisce in un più ampio processo di efficientamento della filiera del credito pubblico, che dal 2027 vedrà anche l’introduzione dell’accertamento esecutivo regionale.
D.lgs. 7 agosto 2026 n. 147, artt. 5, 6 e 8
La riscossione regionale apre ai privati
Il primo snodo della riforma è rappresentato dall’art. 5 del D.lgs. n. 147/2026 che, attraverso la riscrittura dell’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, estende l’ambito operativo dell’Albo dei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e riscossione.
Il riferimento non è più limitato agli enti locali: la nuova disciplina ricomprende espressamente anche le Regioni che potranno, quindi, affidare a soggetti qualificati la gestione delle proprie entrate secondo un modello già sperimentato da Comuni, Province e Città metropolitane. Non si tratta, dunque, soltanto di una revisione formale dell’Albo, ma dell’inserimento delle entrate regionali nel sistema degli affidamenti a soggetti qualificati.
Il nuovo assetto distingue, inoltre, tra operatori che svolgono vere e proprie attività di accertamento e riscossione e soggetti che esercitano soltanto attività di supporto propedeutiche. Una distinzione tutt’altro che formale, perché consente agli enti di modulare il livello di esternalizzazione in funzione delle proprie esigenze organizzative e della struttura del credito da gestire.
Per chi opera nel settore del credit management pubblico, l’ampliamento del perimetro soggettivo apre quindi uno spazio operativo ulteriore, ma all’interno di un mercato regolato e sottoposto a requisiti specifici.
Requisiti patrimoniali e scelta degli operatori: un mercato più selettivo
L’apertura ai privati è accompagnata da una selezione più rigorosa degli affidatari.
L’art. 6 del decreto interviene, infatti, sui requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione all’Albo. Per lo svolgimento, anche disgiunto, delle attività di accertamento e riscossione delle entrate delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni con più di 200.000 abitanti è previsto un capitale interamente versato non inferiore a 5 milioni di euro.
Per i soggetti che svolgono soltanto attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione, il requisito scende a 1 milione di euro.
La scelta del legislatore sembra muoversi lungo una duplice direttrice: da un lato, ampliare gli spazi di ricorso al mercato da parte degli enti territoriali; dall’altro, riservare gli affidamenti di maggiore rilievo a operatori in possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale e organizzativa. Sul piano applicativo, tale impostazione potrebbe favorire una crescente specializzazione degli operatori e una più netta articolazione dei servizi, distinguendo tra gestione integrata del credito, riscossione coattiva e attività di supporto tecnico-amministrativo.
Dal 2027 si semplifica il percorso verso l’esecuzione
La principale innovazione emerge, però, dal coordinamento con il successivo art. 8 del decreto.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, salvo anticipazione con legge regionale, anche i tributi regionali saranno interessati dal modello dell’accertamento esecutivo. L’avviso di accertamento sarà, quindi, destinato ad acquistare efficacia esecutiva decorso il termine per proporre ricorso, senza la necessità di un ulteriore atto destinato a formare il titolo per la riscossione coattiva.
La disposizione assume rilievo ancora maggiore perché contempla espressamente anche gli atti emessi dai soggetti privati cui la Regione abbia affidato il servizio di accertamento e riscossione. È proprio qui che la riforma mostra la sua portata più concreta: l’intervento del privato non si colloca più soltanto nella fase finale del recupero, ma può inserirsi lungo una parte molto più ampia della gestione del credito, dall’accertamento fino alla successiva fase esecutiva.
Per gli operatori del credit management il risultato è un sistema potenzialmente più rapido e integrato, nel quale la qualità dei flussi informativi, la capacità di lavorazione massiva delle posizioni e il presidio delle fasi precontenziose ed esecutive diventano ancora più centrali.
La riforma, dunque, non introduce una semplice estensione soggettiva degli affidamenti. Ridisegna piuttosto la filiera delle entrate regionali secondo una logica di maggiore continuità tra formazione della pretesa, gestione del credito e successiva riscossione.
In tale contesto l’effetto potrebbe essere significativo: più spazio agli operatori privati, ma anche più responsabilità nella gestione di crediti pubblici destinati a diventare esecutivi in tempi più rapidi.
17.09.2026