13.06.2019 Icon

Requisiti prudenziali per le banche: dall’Europa nuove regole

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno scorso sono stati pubblicati due provvedimenti rientrati in un pacchetto di misure e norme relative ai requisiti prudenziali di capitale e alle procedure da seguire per banche che devono affrontare perdite (c.d. “Banking package”), approvato dal Parlamento Europeo il 16 aprile. Le nuove regole, che verranno via via emanate in esecuzione del Banking package, attengono a diversi aspetti della regolamentazione prudenziale e modificano i Regolamenti e le Direttive ad essa attinenti sia per recepire provvedimenti già emanati che per introdurre talune innovazioni.

In particolare, i primi provvedimenti emanati in applicazione del Banking package e cui si è fatto cenno sopra sono i seguenti:

  • – la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2013/36 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD IV”), per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (c.d. “Capital Requirements Directive V”, “CRD V”);
  • – il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. “Capital Requirements Regulation II”, “CRR II”).

La CRD V, come recita il Considerando 2, affronta le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della precedente CRD IV, rivelatesi non sufficientemente chiare, e che, pertanto, sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Le modifiche proposte si pongono l’obiettivo di migliorare l’allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi Paesi.

In egual misura, il CRR II apporta al precedente Regolamento quegli adeguamenti che si rendono necessari ad armonizzare il quadro della regolamentazione prudenziale e che tengono conto delle strategie che l’Unione Europea sta elaborando per preservare la stabilità finanziaria europea.

Fermo quanto diversamente ed espressamente previsto in tali provvedimenti, la CRD V dovrà essere recepita entro il 28 dicembre 2020, mentre il CRR II si applicherà a decorrere dal 28 giugno 2021.

Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com

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