Nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (c.d. “MiFID II”), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 600/2014 (c.d. “MiFIR”) sui mercati degli strumenti finanziari” (di seguito il “Decreto”).
Il Decreto apporta modifiche ai seguenti provvedimenti
- Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “TUF”),
- Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. “Codice delle assicurazioni private” o “CAP”) e
- Lgs. 3 agosto 2017 n. 129,
al fine di implementare il recepimento della MiFID II e dare attuazione al Regolamento UE n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (c.d. “KIDs”) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. “PRIIPs”).
In particolare, con riferimento alla disciplina relativa alla distribuzione dei PRIIPs, il Decreto si pone l’obiettivo di assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono. Tali soggetti, in merito all’osservanza dell’obbligo della trasparenza devono assolvere, altresì, agli obblighi di notifica preventiva del KID e devono individuare, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i relativi PRIIPs siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.
Il Decreto, inoltre, interviene con riferimento alla disciplina dell’offerta fuori sede da parte dei consulenti finanziari dei PRIIPs e del quadro organizzativo delle autorità preposte alla vigilanza, prevedendo che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (c.d. “OCF”) esercita i poteri di controllo anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. Tale organismo deve collaborare con l’IVASS e l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.
Il Decreto entrerà in vigore il 24 gennaio 2020.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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