08.02.2024 Icon

Merito creditizio e nullità del finanziamento: la pronuncia della CGUE

La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell’11 gennaio 2024 (causa C-755/22), ha dichiarato conforme al diritto eurounitario la disposizione che sanziona l’errata valutazione del merito creditizio con la nullità del contratto di credito al consumo.

A niente rileva neppure il caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito alcun pregiudizio per effetto di tale violazione.

La Corte ricorda anzitutto come gli enti abbiano un preciso obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore ai sensi dell’art. 8 della Direttiva UE 2008/48 (recepito in Italia anche all’interno del TUB).

L’obiettivo di tale previsione, da un lato, è di responsabilizzare le banche e di prevenire pratiche imprudenti nella concessione di crediti ai consumatori, contribuendo al buon funzionamento del mercato del credito al consumo (cfr. in particolare i Considerando 7 e 9 della citata Direttiva).

Dall’altro lato, invece, emerge l’esigenza di tutelare il singolo cliente dal rischio di sovraindebitamento, che può verificarsi anche se quel finanziamento sia stato restituito e dopo diverso tempo.

Con particolare riguardo al possibile effetto sanante della compiuta esecuzione del contratto, un’analisi fondata sulle finalità dell’art. 8 citato consente quindi«di concludere che una violazione dell’obbligo consistente, per il creditore, nel verificare il merito creditizio del consumatore, previsto da tale disposizione, non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito».

Allo stesso modo, è irrilevante la circostanza che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.

Ai sensi di tutto ciò, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’art. 8, l’ordinamento nazionale deve prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che incentivino – in questo caso – gli enti creditizi a procedere a una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono crediti.

Viene per l’appunto ritenuta tale una norma che stabilisce la nullità del contratto in caso di errata valutazione del merito creditizio.

È bene precisare come la sentenza della CGUE abbia a oggetto una disposizione del diritto ceco, e l’Italia al momento non adotta una sanzione così radicale in simili casi.

Nondimeno, la pronuncia in commento riveste un particolare rilievo anche per gli enti italiani perché riflette l’attenzione della Corte di Giustizia sul rispetto degli obblighi di verifica del merito creditizio, in questo caso di fronte a richieste di finanziamento da parte di consumatori.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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