L’European Banking Authority (l’“EBA”) ha pubblicato un parere (il “Parere”) indirizzato alla Commissione europea relativo all’efficacia della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (“Distance Marketing of Financial ServicesDirective” “DMFSD”).
Il Parere riguarda l’adeguatezza degli obblighi informativi, previsti dalla DMFSD, nei confronti dei clienti, consumatori, circa i prodotti e i servizi finanziari proposti attraverso i canali di commercializzazione digitale.
L’EBA evidenzia preliminarmente che, al fine di consentire ai consumatori di prendere decisioni informate e consapevoli sui prodotti e servizi finanziari, questi dovrebbero avere accesso, al momento più opportuno, a informazioni specifiche, attraverso mezzi adeguati, che spieghino caratteristiche e costi dei prodotti per tutta la durata degli stessi. Tale esigenza si sente tanto nel caso in cui i prodotti e i servizi siano commercializzati alla presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, quanto più al caso in cui vengano commercializzati a distanza.
In particolare, il Parere si concentra sulle seguenti tematiche:
- portata e coerenza delle regole di disclosure, in relazioni alle quali l’EBA ha evidenziato la necessità di rivedere i requisiti di disclosure previsti dalla DMFSD, alla luce delle eventuali sovrapposizioni e incoerenze con gli obblighi informativi, contenuti in altre direttive o regolamenti europei, relativi a particolari prodotti;
- tempistica della disclosure, con particolare riferimento alla quale auspica un’integrazione della DMFSD volta a precisare quali siano i requisiti di disclosure e le tempistiche con cui fornire le informazioni, in particolare nell’ipotesi in cui i servizi siano commercializzati attraverso i canali digitali;
- formato delle informazioni, in merito ad esse l’EBA fornisce alcune indicazioni pratiche, utili a predisporre dei format dei documenti chiari e non fuorvianti dal punto di vista della grafica e del design;
- informazioni precontrattuali, rispetto alle quali si sottolinea l’importanza di specificare nella DMFSD quali siano i supporti durevoli da utilizzare per fornirle in relazione ad ogni specifico canale di comunicazione a distanza utilizzato;
- accessibilità e effettività delle informazioni, che devono poter essere scaricate e salvate dai consumatori, in modo da poterle successivamente consultare sui propri dispositivi. Inoltre, i fornitori di servizi dovrebbero essere tenuti a utilizzare mezzi di comunicazione proporzionati alla complessità dei servizi offerti, quali chat, anche automatizzate, Q&As e strumenti interattivi;
- monitoraggio, cui i fornitori devono essere tenuti in relazione agli obblighi di disclosure, in particolare raccogliendo i feedback dei consumatori e fornendo riscontro ai loro reclami.
In conclusione, in relazione alle tematiche di cui sopra, l’EBA formula una serie di proposte di modifica della DMFSD alla Commissione europea.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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