È entrato in vigore lo scorso 28 marzo il D.Lgs. n. 19 del 13 febbraio 2019 (il “Decreto”) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. “Regolamento Benchmark”), nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. “ Regolamento SFT”).
Il Decreto è stato adottato in forza della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge di delegazione europea n. 163/2017, avente l’obiettivo di “realizzare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti con l’obiettivo di assicurare l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori”.
Gli interventi del Decreto sulla normativa nazionale hanno avuto ad oggetto principalmente gli aspetti rimessi dall’UE alla potestà dei singoli Stati membri, essendo il Regolamento Benchmark già obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Due sono i profili per i quali il Regolamento Benchmark ha richiesto l’intervento degli Stati membri, ai sensi degli artt. 40, 41, 42 e 43 del medesimo:
- – l’individuazione delle autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Benchmark;
- – l’attribuzione alle stesse autorità di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l’esercizio delle loro funzioni.
A tal fine il Decreto si compone di tre articoli, due dei quali – l’artt. 1 e 2 – apportano modifiche ed integrazioni alle disposizioni del D.Lgs 58/1998 (“TUF”).
In particolare, sotto il primo dei due profili di cui sopra, il Decreto introduce all’art. 1, comma 1, del TUF le nuove definizioni di “indice di riferimento” o “benchmark” (lettera r-ter.1) e di “amministratore di indici di riferimento” (lettera r-ter.2) facendo rinvio alle definizioni contenute nel Regolamento Benchmark nonché la definizione di “COVIP”(lettera c-bis), in vista dell’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione di poteri di vigilanza con riferimento al rispetto della normativa sui benchmark.
Inoltre, il Decreto introduce nel TUF il nuovo art. 4-septies.1 che individua le autorità nazionali competenti. A tal proposito, viene attribuita a Consob la vigilanza sugli amministratori di benchmark e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica, ovvero sulle entità vigilate a livello nazionale che contribuiscono fornendo dati ad amministratori di benchmark localizzati nel territorio dell’Unione. Banca d’Italia spetta, invece, è competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, principalmente le banche, ai fini della partecipazione ai collegi di cui all’art. 46 del Regolamento Benchmark.
Infine, in tema di utilizzo dei benchmark, il Decreto adotta il criterio di ripartizione per soggetto ai sensi del quale Consob, Banca d’Italia, Ivass e Covip sono competenti sugli utilizzatori dei benchmark da essi vigilati secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
Per quanto concerne, invece, l’apparato sanzionatorio si segnala l’introduzione del nuovo art. 190-bis.1 del TUF, recante le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento Benchmark.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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