Il processo di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali entra nella sua fase decisiva. Il decreto ministeriale attuativo, previsto dalla legge di bilancio 2026, è atteso a stretto giro e dovrebbe definire in via operativa il ruolo di AMCO nel nuovo assetto della gestione dei crediti pubblici locali.
La tempistica accelerata riflette la rilevanza sistemica dell’intervento: l’obiettivo è incidere su un segmento storicamente critico, caratterizzato da bassi tassi di recupero e da un rilevante accumulo di residui attivi nei bilanci comunali.
Il meccanismo della “soglia” e l’obbligo di affidamento
Elemento centrale della riforma è l’introduzione di un criterio quantitativo di efficienza, destinato a incidere direttamente sull’autonomia degli enti locali.
Secondo le bozze circolanti, gli enti che registrano una percentuale di riscossione in conto residui inferiore a circa il 17,5% saranno obbligati ad affidare la gestione dei crediti ad AMCO.
L’obbligo opera in particolare alla scadenza dei contratti in essere con gli attuali affidatari e si accompagna a meccanismi incentivanti (o disincentivanti), quali la possibile riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale in caso di mancato adeguamento.
Si configura, dunque, un modello di “obbligatorietà condizionata” basato su indicatori di performance, che introduce una forma di eteroregolazione del sistema della riscossione locale.
La ratio dell’intervento è duplice: se, infatti,da un lato, si punta a incrementare la capacità di recupero delle entrate locali, storicamente caratterizzata da livelli di inefficienza elevati, dall’altro, si punta a migliorare la qualità dei bilanci degli enti, riducendo l’impatto dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il rafforzamento della riscossione costituisce infatti una condizione necessaria per liberare risorse oggi vincolate e restituire agli enti margini di manovra finanziaria.
L’architettura operativa: AMCO come “regista” e il ruolo dei servicer
Il modello delineato non attribuisce ad AMCO un ruolo esclusivamente esecutivo, ma la configura come soggetto centrale di coordinamento.
In particolare, AMCO:
- definirà i contratti standard con gli enti locali;
- gestirà i flussi informativi e il monitoraggio delle performance;
- si avvarrà di operatori privati (servicer) selezionati tramite procedure competitive.
Gli operatori dovranno essere iscritti all’albo dei soggetti abilitati e opereranno secondo criteri di trasparenza, imparzialità e concorrenza, in linea con i principi del diritto europeo.
Ne deriva un modello “a filiera”, in cui:
- AMCO assume una funzione di governance;
- i servicer svolgono le attività operative;
- gli enti locali mantengono la titolarità del credito.
Profili critici: autonomia, concorrenza e complessità del modello
Accanto agli obiettivi di efficienza, la riforma solleva alcune questioni di rilievo sistemico.
- Compressione dell’autonomia locale
L’introduzione di soglie vincolanti e di obblighi di affidamento incide sulla capacità degli enti di organizzare autonomamente la funzione di riscossione, con possibili riflessi sul principio di autonomia finanziaria.
- Equilibrio concorrenziale
Il ruolo di AMCO – società interamente partecipata dal MEF – richiede un attento bilanciamento con le regole del mercato e con i principi europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato.
- Complessità della governance multilivello
Il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (ente locale, AMCO, servicer) introduce un modello articolato, che impone una chiara definizione delle responsabilità e dei rapporti giuridici, soprattutto in relazione alla qualificazione degli operatori (concessionari o subconcessionari).
Tempistiche e prospettive applicative
Il decreto attuativo rappresenta il passaggio decisivo per l’effettiva operatività della riforma. La sua adozione entro tempi brevi consentirebbe l’immediata attivazione del nuovo sistema, senza ulteriori interventi normativi.
Resta tuttavia aperto il confronto con gli enti locali, che potrebbe incidere su alcuni snodi applicativi, con il rischio di un differimento dei tempi.
In prospettiva, la riforma appare destinata a segnare un cambio di paradigma: dalla frammentazione dei modelli di riscossione a un sistema più centralizzato e orientato alla performance, nel quale il recupero del credito torna a essere leva essenziale di equilibrio finanziario per gli enti territoriali.
23.07.2026