Con l’ordinanza n. 19480 del 12 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti previdenziali, affrontando una questione che frequentemente emerge nel contenzioso tra contribuenti e Istituto previdenziale: l’individuazione del momento in cui un avviso bonario inviato mediante raccomandata può ritenersi giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La pronuncia assume particolare rilevanza perché chiarisce definitivamente che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il rilascio dell’avviso di giacenza costituisce il momento determinante per l’operatività della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ., senza che sia necessario attendere il decorso del termine di dieci giorni previsto dalla disciplina della notificazione postale.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, l’ordinanza n. 19480 del 12 giugno 2026
Il caso sottoposto alla Corte
La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata relativamente all’anno 2010.
La Corte d’Appello di Catania aveva ritenuto prescritto il credito contributivo sul presupposto che l’avviso bonario spedito dall’INPS il 22 giugno 2016 non fosse idoneo a interrompere tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione. Secondo i giudici territoriali, infatti, la comunicazione avrebbe prodotto effetti soltanto decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, avvenuto il 4 luglio 2016, con conseguente perfezionamento al 14 luglio 2016, quando il termine prescrizionale era ormai maturato.
L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che la presunzione di conoscenza dell’atto dovesse operare già dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza.
La questione giuridica: quando si perfeziona la conoscenza dell’avviso bonario?
Il nodo centrale della controversia riguarda l’individuazione del momento perfezionativo di un atto stragiudiziale inviato mediante raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario.
La questione assume rilievo decisivo poiché l’effetto interruttivo della prescrizione presuppone che la dichiarazione recettizia del creditore pervenga nella sfera di conoscibilità del debitore.
Occorre pertanto stabilire se tale momento coincida con il decorso del termine di compiuta giacenza previsto dalla legge n. 890/1982 oppure con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale.
Atti interruttivi della prescrizione e presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’atto di costituzione in mora non è soggetto alle formalità previste per la notificazione degli atti giudiziari o equiparati.
In tale prospettiva, assume rilievo l’art. 1335 cod. civ., il quale stabilisce che la dichiarazione diretta a una determinata persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La Corte ribadisce che l’invio della raccomandata costituisce prova dell’avvenuta spedizione e consente di presumere l’arrivo dell’atto a destinazione. Ne deriva che l’onere probatorio si trasferisce sul destinatario, il quale deve dimostrare la mancata conoscenza della comunicazione per causa a lui non imputabile.
La soluzione adottata si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale volto a valorizzare il criterio della conoscibilità oggettiva dell’atto, piuttosto che quello dell’effettiva conoscenza.
La distinzione tra notificazione degli atti impositivi e comunicazione degli atti stragiudiziali
Il passaggio più significativo della pronuncia consiste nella netta distinzione tra la disciplina delle notificazioni e quella degli atti stragiudiziali.
La Corte osserva che il termine di dieci giorni dalla data dell’avviso di giacenza trova applicazione nell’ambito delle notificazioni postali disciplinate dalla legge n. 890/1982, ma non può essere automaticamente esteso agli atti di costituzione in mora.
L’avviso bonario rappresenta infatti un atto recettizio di natura privatistica e stragiudiziale, la cui efficacia va valutata secondo le regole generali dell’art. 1335 cod. civ..
Pertanto, mentre per gli atti impositivi il perfezionamento della notifica richiede il decorso della compiuta giacenza, per l’avviso bonario è sufficiente che la comunicazione entri nella sfera di controllo del destinatario mediante il rilascio dell’avviso di giacenza.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
Accogliendo il ricorso dell’INPS, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, affermando che l’avviso bonario inviato con raccomandata deve presumersi giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, già dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza.
Il principio di diritto espresso può essere sintetizzato nei seguenti termini: l’avviso bonario, quale atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui l’avviso di giacenza viene depositato presso l’ufficio postale, salvo prova contraria.
La Corte precisa, tuttavia, che il giudice di merito conserva il potere-dovere di verificare l’effettivo esito della spedizione e la regolarità delle risultanze documentali prodotte dal mittente.
02.09.2026