02.03.2023 Icon

Normativa antiriciclaggio: cosa deve fare il professionista… per non chiudere bottega!

Lo scorso 28 febbraio 2023 l’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un proprio quaderno che affronta la prevenzione e la repressione del riciclaggio sotto diversi versanti, con particolare attenzione alla normativa antiriciclaggio e alle prassi operative adottate. 

All’interno del documento viene illustrata, in particolare, la normativa antiriciclaggio a livello internazionale, le autorità deputate ai controlli, l’analisi del rischio e la segnalazione delle operazioni sospette, fino alle previsioni relative al contrasto del finanziamento del terrorismo.

Tale normativa, in particolare quella relativa all’analisi del rischio, coinvolge direttamente anche alcune categorie di professionisti (avvocati, notai, commercialisti), che com’è noto, ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) al conferimento dell’incarico da parte del loro cliente debbono compiere un’analisi per valutare l’esistenza di eventuali profili di rischio di riciclaggio.

In tale quadro, gli operatori sono chiamati ad adempiere a specifici obblighi: l’adeguata verifica della clientela, attuata attraverso un complesso di misure particolari (identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, controllo costante del rapporto con il cliente); la conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite volta a consentire la ricostruibilità dei flussi finanziari; ed, eventualmente, l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette all’UIF.

Per i professionisti obbligati tali prescrizioni presentano una portata tutt’altro che secondaria. Per esempio, omettere di segnalare un’operazione sospetta può comportare una sanzione amministrativa (salvo il caso in cui il fatto costituisca reato) che nei casi più gravi può arrivare a 300.000 Euro, ulteriormente aumentabile in presenza di particolari condizioni (art. 58 d.lgs. 231/2007).

Diviene quindi essenziale comprendere quando sorga, per il professionista, l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta.

Anzitutto, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 231/2007, il sospetto deve essere desunto «dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti».

Nell’effettuare tale verifica, secondo l’art. 17 d.lgs. 231/2007, il soggetto obbligato deve tenere conto sia delle caratteristiche del proprio cliente (con riferimento alla sua natura giuridica, all’attività svolta, all’area geografica di residenza o di sede, nonché al comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione), sia di quelle relative all’operazione in sé (con riguardo alla tipologia, alle modalità di svolgimento, all’ammontare, alla ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente, oltre che all’area geografica dell’operazione e della controparte).

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, nel corso del tempo l’UIF ha pubblicato vari indicatori di anomalia, ognuno indirizzato a soggetti diversi (pubbliche amministrazioni, società di revisione, etc.).

Gli indicatori rivolti ai professionisti sono quelli pubblicati con decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010.

Naturalmente, come chiarisce l’art. 3, comma 5, di detto decreto ministeriale, «La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette», ma occorre sempre avere riguardo alle caratteristiche complessive dell’operazione.

Tra gli indicatori più significativi, si distinguono quelli direttamente connessi al cliente (per esempio, laddove il cliente fornisca al professionista documenti che sembrano contraffatti, oppure si rifiuti di comunicare le modalità di finanziamento dell’operazione che intende compiere), da quelli relativi all’operazione in sé (come l’utilizzo di strutture societarie opache, o che abbiano sede in Paesi che non abbiano presidi antiriciclaggio come quelli degli stati membri dell’Unione Europea).

A fronte dell’emersione di un sospetto, il professionista dovrà ovviamente astenersi dal compiere l’incarico, prima ancora di trasmettere la segnalazione alla UIF. 

Si ricorda, infine, che la disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

Allo stesso modo, il controllo da parte del professionista deve essere condotto per l’intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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