11.01.2024 Icon

Banche e antiriciclaggio: quando è competente l’Arbitro Bancario Finanziario?

È opinione consolidata, nella giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che il ricorso sia inammissibile quando abbia a oggetto «controversie relative all’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio , trattandosi di una disciplina di matrice pubblicistica che individua specifiche autorità preposte alla valutazione delle eventuali violazioni, nonché un impianto sanzionatorio a sé stante» (Collegio di Bari, decisioni nn. 943 e 1239 del 2023 e n. 15295 del 2022).

Tuttavia, con una recente decisione (la n. 11070 del 2023), il Collegio di coordinamento è tornato sul tema individuando degli importanti distinguo.

Il caso deciso riguardava il neopresidente di un comitato, che si era rivolto a una banca per intestare a suo nome i poteri di firma sul conto corrente intestato al comitato stesso. Dopo diverso tempo trascorso senza che la pratica fosse definita, la banca contattò il presidente chiedendo di inserire alcune informazioni nel modulo di adeguata verifica antiriciclaggio, al fine di individuare il titolare effettivo (più in particolare, l’indicazione dei fondatori se ancora in vita, dei beneficiari se individuati o facilmente individuabili, e solo in subordine i dati del legale rappresentante).

Il presidente del comitato ritenne questa richiesta illegittima, in quanto, essendo il comitato ente non riconosciuto, riteneva necessario e sufficiente indicare i dati del legale rappresentante (ex art. 20, comma 5, d.lgs. 231/2007). Di fronte all’opposizione della banca, costui adì l’ABF per vedersi accertare l’infondatezza della richiesta documentale.

Di fronte al dubbio sul se l’ABF sia effettivamente competente in materia antiriciclaggio, il Collegio territoriale ha rimesso la decisione del ricorso al Collegio di coordinamento.

Il Collegio decisore, pur richiamando la giurisprudenza citata all’inizio, ha tuttavia osservato che la competenza dell’ABF non deve essere esclusa in assoluto.

Nel caso di specie, infatti, il ricorso non avrebbe a oggetto tanto l’accertamento della violazione della normativa antiriciclaggio in sé da parte della banca, o la richiesta di applicazione delle conseguenti sanzioni.

Piuttosto, il ricorrente ha lamentato che, mediante l’interpretazione che la banca ha dato alla normativa antiriciclaggio, essa abbia illegittimamente bloccato il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente intestato allo stesso comitato, incorrendo così nell’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (art. 1218 c.c.), ovvero abbia comunque violato le regole generali di correttezza e buona fede che incombono sulle parti di un rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Si tratta, quindi, di accertare solamente la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario, pur nell’ambito della procedura antiriciclaggio, e quindi non viene tanto in rilievo la matrice pubblicistica delle previsioni, quando la loro concreta applicazione in un rapporto di diritto privato.

In queste circostanze, quindi, l’ABF è competente a giudicare sul comportamento tenuto dalla banca.

Si tratta, del resto, di un’interpretazione già seguita da alcuni Collegi territoriali (cfr., solo tra le decisioni più recenti, Collegio di Palermo n. 6437 del 2023, Collegio di Roma n. 367 del 2023 e n. 15696 del 2022), a cui il Collegio di coordinamento fa espressa menzione.

Per completezza, si evidenzia come il Collegio di coordinamento abbia respinto il ricorso, ritenendo che la richiesta documentale della banca non fosse irragionevole, essendo basata su una specifica interpretazione della c.d. disciplina antiriciclaggio che è stata congruamente motivata.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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