16.06.2015 Icon

La sospensione dell’esecuzione può essere disposta anche in caso di intervenuti con titolo autonomo

Tribunale di Rimini, 27 Aprile 2015

L’ordinanza in commento ha avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza dell’usura ai fini della sospensione della procedura esecutiva, anche con riferimento all’ipotesi di intervento nella procedura di creditori i cui titoli non sono stati oggetto di critiche da parte degli opponenti.

Nel caso di specie il Tribunale di Rimini ha accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata dagli opponenti, i quali lamentavano l’applicazione di interessi di natura usuraria da parte del creditore procedente.

In particolare il Tribunale di Rimini  ha ritenuto che gli interessi di mora pattuiti e previsti nel contratto di mutuo avevano natura usuraria, in considerazione del fatto che gli stessi erano superiori al tasso soglia determinato sulla base dei decreti ministeriali; pertanto in applicazione della disposizione di cui all’articolo 1815 c.c. gli interessi richiesti dal creditor procedente non erano dovuti.

Considerando che, a parere del Tribunale, nel momento in cui i debitori avevano interrotto i pagamenti erano già stati corrisposte somme superiori a quelle erogate in forza del mutuo, non sussisteva il diritto del creditore di procedere esecutivamente al momento della notifica dell’atto di precetto.

Da ciò secondo  il Tribunale di Rimini deriva quale conseguenza giuridica la sospensione della procedura esecutiva nonostante la sopravvenienza di interventi basati su titoli immuni alle critiche mosse dagli opponenti.

16 giugno 2015 Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com