16.09.2019 Icon

25° pillola: La responsabilità degli amministratori (le modifiche alla disciplina del codice civile)

Con questa pillola della rubrica “La nuova crisi d’impresa su Iusletter. In pillole”, a cura di Luciana Cipolla, Partner dello Studio e Responsabile del Team Concorsuale, prosegue la nostra analisi delle norme del codice civile in tema di impresa, che sono state oggetto di modifica, al fine di renderle organiche con la nuova disciplina concorsuale.Per rendere più agevole la lettura delle Pillole e consentire un esame immediato delle novità apportate dal Codice della Crisi, troverete qui i link per poter accedere sia al testo della Legge Fallimentare in vigore sino ad agosto 2020, sia al testo del Codice della Crisi.La responsabilità degli amministratori

Tra le norme di immediata attuazione che hanno determinato una modifica alle disposizioni del Codice Civile vi è senz’altro da segnalare l’art. 378, rubricato “responsabilità degli amministratori”, che introduce significative novità nella disciplina, appunto, delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali.

Innanzitutto è stato aggiunto un comma all’articolo 2476 c.c., introdotto dopo il quinto, che recita:

“gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

In altri termini, la disciplina dettata per le società a responsabilità limitata viene ora conformata alle disposizioni già vigenti per le società per azioni e per quelle in accomandita per azioni: (i) viene sancita la responsabilità degli amministratori con riguardo agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale; (ii) consente ai creditori di promuovere l’azione allorchè il patrimonio sociale sia insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti; (iii) prevede espressamente che la rinuncia fatta dalla società all’azione di responsabilità non impedisce in alcun modo ai creditori di incardinare tale azione; (iv) prevede che un’eventuale transazione possa essere impugnata solo con l’azione revocatoria.

In tal modo si superano i dibattiti interpretativi che si erano scatenati dopo la riforma del 2003 che vedeva contrapposti chi riteneva che i creditori non potessero esperire l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l. e chi riteneva invece che non vi potessero essere dubbi circa una applicazione analogica dell’art. 2394 c.c.

L’articolo 378 apporta una ulteriore variazione al codice civile: infatti, introduce un terzo comma all’articolo 2486 codice civile, rubricato “Poteri degli amministratori”, finalizzato alla individuazione dei criteri per la determinazione del danno risarcibile da parte degli amministratori.

Inutile ricordare come il tema della quantificazione del danno sia stato da sempre particolarmente controverso posto che la definizione del quantum nell’ambito dei giudizi di responsabilità derivanti da atti di mala gestio compiuti dagli amministratori si scontra, spesso, con l’assenza, totale o parziale, di documentazione contabile.

Per questo la giurisprudenza aveva optato per due criteri possibili:

il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (di immediato rilievo ma negli anni superato);

e

  • il criterio della differenza dei netti patrimoniali (che fa coincidere il danno con la differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui gli amministratori, se diligenti, avrebbero dovuto avvedersi delle cause di scioglimento e il patrimonio netto della società al momento della liquidazione;

L’art. 2486 c.c. a seguito delle modifiche apportate dal Codice Civile, recita ora:

quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Di talchè risulta normatizzato il criterio della differenza dei netti patrimoniali elaborato dalla giurisprudenza e applicato soprattutto a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2015 (Cass. Sez. Unite 6 maggio 2015, n. 9100.

Per leggere le precedenti pillole.Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com

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