15.04.2024 Icon

Turbativa d’asta ed estorsione: intervengono le Sezioni Unite

Non sono rari i casi in cui taluni soggetti che intrattengono rapporti d’affari con la Pubblica Amministrazione pongano in essere fatti potenzialmente punibili dal delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall’art. 353 c.p.

La diffusione del fenomeno è ben nota al legislatore che, recentemente, ha introdotto il reato di turbativa d’asta nel novero dei c.d. “reati presupposto” previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo così la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di sanzionare in sede penale gli enti che abbiano tratto un vantaggio dal reato.

Il fenomeno della turbativa d’asta diventa ancor più grave laddove questo venga commesso nell’ambito di contesti di criminalità organizzata o, comunque, di particolare complessità. In tali contesti, infatti, non è insolito che l’agente allontani potenziali ulteriori contraenti dal bando pubblico tramite intimidazioni o, addirittura, violenze.

E proprio su tale tema si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 6 del 29 marzo 2024, riguardante proprio il concorso tra il delitto di turbativa d’asta con quello di estorsione, previsto dall’art. 629 c.p.

Nello specifico, nel 2023 la Sesta Sezione Penale della Corte ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire: “se sia configurabile, oltre al reato di cui all’art. 353 cod. pen., anche quello di estorsione nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private” e “se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico”.

Secondo l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite, non vi sarebbero particolari problematicità in merito ad un potenziale concorso dei due delitti, “a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro”.

Riguardo invece al danno patrimoniale idoneo ad integrare il delitto di estorsione, secondo le Sezioni Unite ben è possibile che il reato si configuri laddove la persona offesa subisca una perdita di chance: “rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale”.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

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Autore Andrea Caprioglio

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