22.04.2024 Icon

La tutela dei prodotti di design

Oggi, e così nel corso degli ultimi sessant’anni, la considerazione del ruolo dell’industrial design si pone in costante ascesa all’interno del mercato del mobile, dell’arredo di interni, del tessile e dello stesso applicato all’arredamento di interni. È noto che la progettazione degli oggetti non tiene più soltanto conto degli aspetti semplicemente meccanici, bensì si inserisce in un rapporto forma-funzione-design che orienta sia il processo produttivo della forma che la scelta nell’acquisto da parte del consumatore.

La forma peculiare caratterizza e dona un appeal estetico al prodotto in grado di orientare il consumatore nella scelta dell’acquisto di un’oggetto rispetto ad un suo omologo e tale posizione di vantaggio è ciò che ogni impresa cerca di ottenere. Ingenti e costanti sono gli investimenti da parte delle imprese nella ricerca di un design in grado di riunire in unico oggetto la gradevolezza estetica.

Sul tema della tutela del prodotto dell’industrial design mediante il diritto d’autore ̶ quindi con una durata pari a 70 anni dopo la morte dell’autore e senza necessaria registrazione presso gli uffici amministrativi del prodotto di design  ̶ il Tribunale di Napoli si è pronunciarsi con sentenza n. 2410/2024, pubbl. il 29/02/2024.

La questione verteva sul richiesto accertamento positivo del diritto a commercializzare in via esclusiva i tessuti ideati e realizzati dalla società attrice e l’accertamento dell’illegittimità dei comportamenti posti in essere da controparte, in quanto in violazione delle norme sul diritto d’autore e/o sul divieto di concorrenza sleale. Conseguentemente all’accertamento l’attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione degli utili conseguiti dalla vendita dei capi di abbigliamento realizzati con i tessuti contraffatti e il risarcimento di tutti i danni patiti.

Il Tribunale campano, allineandosi all’orientamento ormai consolidato, richiamando quanto già affermato dalla Suprema Corte (Cass. civile sez. I, n. 658 del 2018), ha confermato che le opere del disegno industriale destinate ad una produzione seriale, già nella fase progettuale, sono tutelate ai sensi dell’art. 2, n. 10, legge n. 633 del 1941 (legge sul Diritto d’Autore) ove presentino il duplice requisito del carattere creativo e valore artistico.

Se da un lato il carattere creativo si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, da sempre maggiore criticità ha sollevato il requisito del valore artistico.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, quest’ultimo è desumibile da indicatori obiettivi, non necessariamente concorrenti, quali la creazione per mano di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità.

La stessa Cassazione sez. I, n. 658 del 2018, consapevole del fatto che il concetto di valore artistico è un concetto aleatorio, a cui non può darsi una definizione univoca con carattere esaustivo, individua una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva cui riferirsi per individuare la presenza del valore artistico in un’opera di design:

  • riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche;
  • la presenza di un “valore” che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme;
  • esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore;
  • partecipazione a manifestazioni artistiche;
  • conferimento di premi;
  • articoli di critica;
  • vendita sul mercato artistico, non commerciale;
  • se sussiste la vendita sul mercato commerciale, l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico;
  • notorietà dell’artista;
  • La presenza del valore artistico in un’opera di design va valutata caso per caso, considerando che i parametri non devono essere presi in considerazione in modo completo.  
  • La prova in un giudizio della presenza in un’opera del valore artistico spetta sempre alla parte che invoca la protezione dell’opera di disegno industriale e deve essere rilevato dal giudice di merito e da un’eventuale CTU (consulente tecnico d’ufficio).

Il Tribunale di Napoli, con riguardo alle stoffe in questione ha statuito che “non possono ritenersi accertati gli indicatori obiettivi da cui desumere il valore artistico delle stesse”. Infatti, parte attrice si è limitata a sostenere la sussistenza dei presupposti per la tutela autoriale sulla base di una ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda, affermando che “dall’accostamento dei soggetti (palme, fiori, autovetture) e dalle gradazioni dei colori scelti se ne dovesse trarre la personale interpretazione artista data dal suo autore” ma ciò, come detto precedentemente, non basta per accedere alla tutela autorale del disegno industriale.

Correttamente, il Tribunale afferma che al di là della gradevolezza dei disegni e, quindi di una componente soggettiva del giudizio, non risultando né allegati né provati gli indicatori oggettivi, tale tutela non possa essere accordata ai tessuti prodotti dall’attore.

In conclusione, tale tutela molto ambita dai designer e dagli operatori del settore, che rappresenta un forte elemento di tutela a sostegno delle opere del design è concessa solo ove vengano rispettati determinati requisiti obiettivi. Per tale ragione è accordata a quelle poche opere dotate di quel quid pluris.

Autore Roberto Plebani

Trainee

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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