06.12.2013 Icon

Escussione del pegno e concordato preventivo

Trib. Ravenna, 25 ottobre 2013 (leggi la sentenza per esteso)

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, con ordinanza emessa lo scorso 25 ottobre, ha rigettato il ricorso  proposto da una società di persone in concordato preventivo ai sensi dell’art. 700 c.p.c.,  con il quale la società chiedeva la restituzione di alcune somme di denaro costituite in pegno a favore di alcuni istituti di credito, a fronte della concessione di diverse linee di finanziamento.

La ricorrente ha posto a fondamento giuridico delle propria istanza l’ assunto secondo il quale i pegni non avrebbero potuto essere escussi in quanto in opponibili  alla procedura di concordato preventivo per mancanza di data certa, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2704 c.c. e 45 L.F., oltre che per la presunta violazione del divieto di iniziare azioni esecutive previsto dall’art. 168 L.F.

Il Giudice del Tribunale di Ravenna ha motivato il rigetto del ricorso per i seguenti motivi.

In primo luogo, in difformità a quanto assunto dalla ricorrente, i pegni sarebbero pienamente opponibili alla procedura di concordato, in quanto costituiti con scritture aventi data certa anteriore all’apertura della procedura.

In secondo luogo, l’escussione dei pegni da parte dei creditori pignoratizi non determinerebbe alcuna violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 168 L.F., posto che, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.vo  21/05/2004 n. 170, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, quale quella di concordato preventivo (Cfr. D. Lgs.  21/05/2004 n. 170 , art. 1), di procedere all’utilizzo della somma oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita (cfr. Tribunale di Ravenna, ordinanza R.G. 2013/3314).

In conclusione, alla luce dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna lo scorso 25 ottobre,  all’esito del procedimento radicato ex art. 700 c.p.c., si può affermare che la banca ha la facoltà di escutere il pegno che risulti da scrittura avente data certa anteriore alla apertura della procedura di concordato preventivo, in ottemperanza all’art. 4 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 170, in cui si deroga al divieto sancito dall’art. 168 L.F.

6 dicembre 2013(Alessandro Francesco Molino – a.molino@lascalaw.com)