14.06.2016 Icon

Distribuzione in sede esecutiva e mutuo fondiario: ancora in merito ai rapporti con il fallimento

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Lodi, chiamato a pronunciarsi sulla validità dell’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati in sede esecutiva al creditore munito di titolo fondiario, a seguito del fallimento del debitore esecutato, ha confermato il principio già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere processuale, sicchè l’assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dalla L. Fall., art. 52, trattandosi di un’assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere dell’istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti” ((Corte di Cassazione 09/07/2014 n. 15606). Sul punto è stato infatti precisato che “nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all’istituto di credito fondiario, di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d’intervenire nell’esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d’inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell’azione, costituito dall’impossibilità di assoggettare direttamente il bene all’esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa a quella nell’ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all’istituto, qualora quest’ultimo non abbia chiesto l’ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l’importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata (Cass., sez. 1, 28 maggio 2008, n. 13996)…”

In tale quadro giurisprudenziale si pone quindi l’ordinanza del Tribunale di Lodi che, ancora una volta, ribadisce che, seppure al creditore munito di titolo di natura fondiaria sia riconosciuta la possibilità in sede esecutiva di ottenere l’attribuzione provvisoria delle somme ricavate, affinché tale distribuzione divenga definitiva è necessario che lo stesso sia regolarmente insinuato al passivo del fallimento

La disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere processuale, pertanto l’assegnazione, in sede esecutiva, al creditore procedente è qualificata come un’assegnazione a carattere provvisorio in quanto è onere dell’istituto di credito che intenda renderla definitiva insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti.

Trib. Lodi, ordinanza 20 maggio 2016Maria Rosaria Carforam.carfora@lascalaw.com