Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non è insolito che l’opponente-debitore sollevi l’eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi o di mora relativi al contratto bancario oggetto di causa.
Tale ricorrente eccezione è stata recentemente affrontata e risolta dal Tribunale di Vicenza il quale ha individuato due punti fermi da tenere in debita considerazione: l’eccezione deve essere documentalmente provata e la parte che la solleva deve produrre in giudizio i Decreti Ministeriali per la rilevazione delle soglie-usura.
In particolare, il Tribunale berico si è uniformato a quella costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale il cliente-debitore “ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).”
Il Tribunale ha, poi, ritenuto l’eccezione infondata anche per un secondo motivo ovvero per la mancata produzione in giudizio dei Decreti Ministeriali per la rilevazione delle soglie-usura.
Non di rado l’opponente-debitore tenta di sostenere che l’onere di produrre in giudizio tali Decreti Ministeriali non spetti a lui in quanto, in forza del principio iura novit curia, il giudicante dovrebbe conoscerli, essendo essi, in quanto richiamati dalla L. n. 108 del 1996, atti integrativi della legge con funzione innovativa dell’ordinamento giuridico.
Anche tale quaestio iuris è stata affrontata e risolta dal Tribunale adito il quale si è così pronunciato: “Tuttavia, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sull’attore che intende provare il superamento del c.d. tasso di usura incombe lo specifico onere di allegare in giudizio detti decreti ministeriali, escludendo, peraltro, che “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali [possa] essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti, quali i comunicati stampa della Banca d’Italia” (cfr. sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543 – Pres. Vivaldi, Rel. Gorgoni).” A chiusura della motivazione diretta a rigettare l’eccezione di usurarietà degli interessi, il giudicante si è brevemente soffermato sulla richiesta istruttoria dell’opponente di ammettere C.T.U. tecnico-contabile. La richiesta è stata rigettata stante da un lato la mancanza di prova a supporto dall’eccezione in esame e dall’altro lato “stante il carattere manifestamente esplorativo della medesima indagine tecnica derivante dalla totale assenza di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.”
Infine, il Tribunale berico ha rigettato integralmente l’opposizione proposta dall’opponente-debitore e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Trib. Vicenza, 30 novembre 2021, n. 2196
Guido Giacomelli – g.giacomelli@lascalaw.com
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25.08.2026