07.06.2017 Icon

Il curatore può agire contro la banca per concessione abusiva di credito?

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa.

In senso conforme è rinvenibile anche una recente pronuncia della Suprema Corte, in cui si è affermata la legittimazione attiva del fallimento laddove il medesimo “deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questa dall’attività di erogazione del credito, quale presupposto dell’azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito”.

Nel caso sotteso alla pronuncia in commento, il curatore deduceva la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale la società fallita aveva proseguito con modalità non conservative la propria attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.), aggravando il proprio dissesto.

Alla luce di detta prospettazione, il Tribunale accordava al curatore fallimentare la legittimazione attiva alla presente azione.

Il fallimento attore, difatti, non aveva promosso un’azione da abusiva concessione del credito che, come giurisprudenza condivisibile afferma (v. Cass. Sez. U. n. 7029-06, n. 7030-06 e n. 7031-06), non rientra nelle azioni c.d. di massa, costituendo strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.

Il curatore aveva, invece, esercitato un’azione risarcitoria, chiedendo alla banca il ristoro del danno che la società aveva patito a seguito della prosecuzione dell’attività sociale (possibile soltanto grazie alle sovvenzioni) anche successivamente all’integrale perdita del proprio capitale.

Tribunale di Milano, 22 maggio 2017, n. 5762 Silvia Alessandra Paganis.pagani@lascalaw.com

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